PALERMO – Il Comune non può disporre la sospensione di una attività commerciale in caso di evasione fiscale del titolare senza un credito tributario definitivamente accertato. Lo ha stabilito una sentenza del Tar Palermo che ha accolto il ricorso del proprietario di un bar difeso da un team di legali dello studio Lexia.
I magistrati del tribunale amministrativo regionale hanno chiarito i limiti entro cui i Comuni possono esercitare i poteri in materia di contrasto all’evasione dei tributi locali.
Secondo il TAR, “l’eventuale irregolarità non potrebbe mai riguardare una pretesa creditizia che non sia stata definitivamente accertata a mezzo di un atto divenuto inoppugnabile” e, pertanto, deve ritenersi illegittima la “definizione di “irregolarità tributaria” del regolamento del Comune di Palermo nella parte in cui non ha fatto riferimento alla necessaria definitività dell’accertamento delle “irregolarità contestate al ricorrente”.
Il Tar ha, quindi, annullato l’articolo 2 del Regolamento antievasione del Comune di Palermo, “nella parte in cui consente di prescindere dalla eventuale notifica di avvisi di accertamento per il recupero dell’evasione”.
“Si tratta di una sentenza che ha effetto su tutti gli esercizi commerciali di Palermo. A seguito dell’annullamento della norma regolamentare, il Comune non potrà più intimare il pagamento e minacciare la chiusura dell’esercizio commerciale per l’asserito mancato pagamento di tributi alle scadenze ordinarie, ma solo per crediti tributari definitivamente accertati in una sentenza ovvero in atti amministrativi regolarmente notificati e non più soggetti a impugnazione”, spiegano gli avvocati Ambrogio Panzarella e Gerlando Palillo.

