Tar dà torto alla Sovrintendenza su immobili dei Crociferi

Tar dà torto alla Sovrintendenza su immobili dell’ex complesso dei Crociferi

Tar
Accolto il ricorso di una privata, l'ente dovrà pagare le spese legali
LA SENTENZA
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PALERMO – Con due sentenze depositate, il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha accolto i ricorsi presentati dalla proprietaria di alcuni immobili che si trovano all’interno del complesso dell’ex convento dei Crociferi – l’area è in parte pubblica dell’Agenzia del Demanio e in parte privata – annullando i provvedimenti restrittivi emessi dalla Soprintendenza.

Le decisioni dei giudici amministrativi pongono fine a una complessa contesa legale che vedeva contrapposti il diritto alla proprietà e all’accessibilità contro i poteri di tutela dei beni culturali esercitati dalla Sovrintendenza. L’ente, sostenendo che tutto l’immobile fosse vincolato, aveva emesso un’ordinanza con cui imponeva il restauro e il ripristino di alcuni interventi edilizi.

L’amministrazione aveva sostenuto infatti che l’edificio fosse sottoposto a vincolo culturale, ritenendo abusivi i lavori effettuati.

La tesi difensiva

La difesa, curata dagli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, ha dimostrato sia che le opere erano state realizzate con regolari titoli rilasciati dal Comune sia che al momento dell’ordinanza, non esisteva alcun vincolo sulla porzione di immobile di proprietà privata. In particolare è stato dimostrato che il procedimento per l’apposizione del vincolo era stato avviato solo in un secondo momento.

Il Tar ha stabilito che i poteri di tutela non possono agire retroattivamente su interventi già autorizzati basandosi su presupposti inesistenti, condannando inoltre l’amministrazione al pagamento delle spese di giustizia.

La seconda sentenza

La seconda sentenza riguarda l’installazione di un ascensore per garantire l’accesso all’abitazione di un giovane con disabilità grave. La Soprintendenza aveva negato il permesso alla collocazione proposta dalla madre del ragazzo, suggerendo un’alternativa all’interno di un immobile demaniale confinante.

I legali della proprietaria hanno però contestato la scelta, definendola “impraticabile” poiché l’area indicata versava in stato di abbandono. Il Tar ha dato ragione alla ricorrente, rilevando un grave difetto di istruttoria. L’amministrazione, infatti, non ha valutato le reali condizioni tecniche dei luoghi, pregiudicando in modo sproporzionato il diritto all’accessibilità della ricorrente.

“Ribadita la necessità per la pubblica amministrazione di agire su basi documentali”

“Le due sentenze – dicono i legali – ribadiscono la necessità per la pubblica amministrazione di agire su basi documentali certe e di bilanciare rigorosamente la tutela architettonica con i diritti fondamentali dei cittadini, specialmente in presenza di fragilità sociali”

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