CATANIA – Una Spending review parziale. Lo è già la legge sull’abolizione delle province, che avrebbe dovuto abbattere i costi degli enti territoriali intermedi e invece ha solo eliminato – e non si sa fino a quando – le indennità dei consiglieri provinciali, ma lo sarebbe ancora di più se quanto denunciato dall’Usb, che sull’argomento chiede spiegazioni, in relazione al “Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per il personale con la qualifica dirigenziale”, fosse confermato.
Per il sindacato autonomo, infatti, sarebbe costituito secondo la dotazione organica dell’ex provincia, oggi Città metropolitana, che conterebbe però molti più dirigenti di quelli attualmente in servizio. Non solo: di questi, che sarebbero 29, solo tredici sarebbero effettivi, dato che a ogni servizio – 13 in totale – necessiterebbe di un solo dirigente. Una presunta anomalia sulla quale il sindacato chiede una verifica.
Da alcuni anni numerosi organi di stampa locale riportano la notizia che, nonostante le ex province siano state oggetto di pesanti tagli delle risorse finanziarie che impediscono un efficace svolgimento delle proprie competenze istituzionali, ai dirigenti della Città Metropolitana di Catania continuano a elargirsi indennità di risultato che non risentirebbero del notevole ridimensionamento delle attività funzionali rese nei confronti della collettività.
“L’Unione sindacale di base (USB), ritenendo doveroso per una Pubblica Amministrazione, in virtù delle norme sulla trasparenza che hanno il precipuo scopo di consentire all’opinione pubblica un controllo diffuso – si legge nella nota dall’organizzazione sindacale – ha purtroppo registrato che, a seguito di numerose “denunce” sulla correttezza della corresponsione delle indennità di risultato nei confronti dei dirigenti dell’ Ente, nessuno finora ha sentito la necessità di controbattere le dichiarazioni che mettevano in dubbio la legittimità dell’operato dell’Amministrazione”.
Secondo l’Usb l’Ente, nella costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti, “non avrebbe rispettato la decisione della Corte di Cassazione del 2012 (ma rispettato quanto affermato dall’Aran) con la quale la stessa perviene alla seguente conclusione di principio: “l’art. 26 del Ccnl dell’Area della Dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie locali del 23 dicembre 1999 va interpretato nel senso che, nella determinazione del fondo previsto dalla stessa disposizione contrattuale, deve tenersi conto delle sole posizioni dirigenziali effettivamente coperte e non di tutte quelle contemplate nell’organico dell’ente e che, inoltre, lo stesso fondo va utilizzato anche per le indennità spettanti ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato”.
Il dubbio, per Usb, nasce anche dal fatto che nel prospetto dell’attuale dotazione organica della Dirigenza, a fronte dei n. 13 Servizi previsti, si siano mantenuti n. 29 posti dirigenziali “che non trovano corrispondenza in altrettanti Servizi. Non si comprende – si legge ancora – infatti, come si possa affermare che sono vacanti n. 22 posti di dirigenti quando ad ogni Servizio non può che corrispondere soltanto un dirigente”.
Sarebbe inoltre “ancora più eclatante – continua – la liquidazione del fondo di risultato sistematicamente erogata per intero a prescindere dal grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti”. Da qui la richiesta di verifiche. “Al riguardo si è espressa l’Aran – conclude l’Usb – con l’orientamento applicativo AII 132 secondo cui “Le risorse di cui si tratta, quindi, sono state finalizzate al pagamento della retribuzione di risultato di un determinato anno in relazione al raggiungimento dei diversi obiettivi assegnati ai dirigenti per lo stesso anno. Pertanto, ove questi obiettivi non siano raggiunti in tutto o in parte e non sia erogata interamente o anche solo parzialmente, la retribuzione di risultato, proprio in considerazione del venire meno delle finalità cui erano state espressamente ed esclusivamente destinate, le risorse previste per il finanziamento di tale voce retributiva nello stesso anno di riferimento non possono che divenire economie di bilancio e tornano nella disponibilità dell’ente”.