CATANIA. Le scriventi Sidra S.p.A. e Acoset S.p.A. pur essendo formalmente società di capitali i cui soci sono rappresentati da Enti territoriali, sono, nella sostanza, società di diritto pubblico, quali uniche concessionarie della gestione del servizio idrico per le aree di riferimento. Ci si permette, preliminarmente, di ricordare la circostanza che all’esito dei due referendum sull’acqua del giugno 2011, il Popolo Italiano decise che il servizio idrico integrato fosse gestito dal pubblico senza fini di lucro. Ebbene, in ossequio a tale determinazione, le norme attuali, nazionali e regionali, prevedono che tutti gli operatori del settore idrico integrato, gestiscano la risorsa “acqua” (intesa come bene pubblico comune) senza fini di lucro. Pertanto, anche i fornitori di acqua all’ingrosso – come nel caso relativo alla questione che infra verrà portata alla Vs. conoscenza – non possono, in concreto, lucrare sulla fornitura dell’acqua. A ciò va aggiunta l’ulteriore e fondamentale conseguenza che anche la tariffa di “vendita” dell’acqua (da parte di grossisti privati) non può più essere regolata dal libero mercato, bensì deve corrispondere praticamente ai soli oneri di gestione.
Sul punto è opportuni ricordare che la legge n. 214/2011, con cui è stato convertito in legge n. 201/2011, ha trasferito all’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI, prima solo AEEG) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio idrico integrato, e che il successivo D.P.CM. del 20.07.2012 («Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011,11. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 224») ha regolamentato una grande porzione della materia relativa alla tariffazione del medesimo servizio. Inoltre, le scriventi società rappresentato a S.E. che, al fine di garantire l’approvvigionamento idrico dei cittadini, esse acquistano parte dell’acqua necessaria a garantire il servizio idrico presso grossisti privati. Senza entrare nel merito delle motivazioni sottese alla legittimità o meno dell’attuale prosecuzione dell’attività imprenditoriale di vendita dell’acqua da parte dei soggetti privati, è evidente che l’attuale normativa esclude la normale circolazione dei beni materiali strumentali al servizio idrico, atteso che detti beni non posso più essere oggetto di speculazioni commerciali che, ovviamente, finirebbero col ricadere sui cittadini attraverso un aumento delle tariffe finalizzato a recuperare l’investimento privato.
Dunque, alla luce delle superiori considerazioni, al solo fine di tutelare l’interesse pubblico, con la presente Sidra S.p.A. e Acoset S.p.A. chiedono a S.E. l’emissione dei più opportuni provvedimenti in riferimento alla questione di seguito rappresentata. Sidra S.p.A. e Acoset S.p.A. da tempo sono gli unici acquirenti di un ingente quantitativo di acqua dalla società Pozzo Crocifisso S.r.l. Oggi, per questioni interne alla compagine sociale, la Società Pozzo Crocifisso S.r.l. è stata posta in liquidazione, avviando una procedura all’incanto per la vendita dei beni strumentali relativi alla produzione di acqua, quali: terreni con fabbricati, cabina elettrica di trasformazione, attrezzature, impianti di sollevamento, misura e distribuzione, tubazioni e canalette per acqua potabile irrigua e stagionale. L’apertura delle buste è prevista peri il 10.2.2017.
A parere degli scriventi, vista la normativa di settore, tale procedura di vendita all’asta di beni non soggetti alla normale circolazione, peraltro ad un prezzo a base d’asta esorbitante rispetto al valore reale dei beni stessi, appare del tutto illegittima, nonché causa di assoluto nocumento dell’interesse pubblico. Infatti, in caso di aggiudicazione da parte di soggetti privati ad un prezzo non congruo, o un’eventuale lievitazione del prezzo di vendita, causerebbero, medio termine, un aumento del prezzo di vendita dell’acqua a Sidra S.p.A. ed Acoset S.p.A., finalizzato al recupero dell’investimento, con conseguenti maggiori oneri per la collettività, in totale spregio della volontà popolare determinata e delle conseguenti norme di norme di settore.
Inoltre, per legge, i beni strumentali alla gestione del servizio idrico integrato dovranno essere gratuitamente ceduti, a fronte della corresponsione del solo capitale residuo non ammortizzato, al costituendo Ente di governo d’ambito e, per esso, al gestore unitario d’ambito. Orbene, nel caso di specie l’impianto risulta oggi, secondo la regolazione dell’Autorità Energia Gas e Sistema Idrico, sostanzialmente ammortizzato. A vendita avvenuta lo stesso bene presenterà un valore di capitale non ammortizzato par al prezzo di vendita, circostanza che andrebbe valutata sotto il profilo dell’interesse pubblico e della regolare costituzione nonché delle modalità di affidamento della gestione unitaria d’ambito, per gli effetti speculativi dell’operazione a danno dei cittadini.
Dunque, in virtù d quanto sopra esposto, le società scriventi richiedono un incontro urgente a S.E. per illustrare più puntualmente la vicenda sopra prospettata, nonché al fine di consentire a S.E. di porre in essere tutti provvedimenti necessari al fine di tutelare e perseguire l’interesse pubblico, procedendo anche alla requisizione dei beni oggetto di vendita ed alla successiva concessione a Sidra S.p.A. ed Acoset S.p.A.