Aereo in ritardo, catanese risarcita |Aveva perso i funerali della madre - Live Sicilia

Aereo in ritardo, catanese risarcita |Aveva perso i funerali della madre

Protagonista è una donna di Linguaglossa assistita dall'avvocato Carmelo Calì (nella foto) di Confconsumatori. Il giudice di pace ha condannato la compagnia aerea a pagare un risarcimento di 1000 euro.

 

IL giudice di pace di Linguaglossa
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Catania – Il Giudice di Pace di Linguaglossa (CT) con una recente sentenza ha condannato una Compagnia aerea al risarcimento dei danni nei confronti di una signora, che era giunta a destinazione con 13 ore di ritardo e che a causa del notevole ritardo, non ha potuto partecipare ai funerali della propria madre. Il Giudice ha riconosciuto alla passeggera il diritto il risarcimento di 1.000 €, oltre le spese del giudizio.

In particolare il Giudice, Avv. Antonino Pagano, ha riconosciuto innanzitutto la compensazione pecuniaria di 600 € per il ritardo: la signora aveva acquistato il biglietto per la tratta Catania-Roma-Milano Malpensa-Kiev Borispol Ukraine, con partenza da Catania alle 14 e arrivo in Ucraina alle 22,55. Tuttavia l’aereo per Roma era partito in ritardo causando la perdita della coincidenza per i voli successivi. La passeggera é stata così riprotetta su un volo con destinazione Parigi, dove è arrivata alle 24. Dopo aver trascorso la notte in albergo, il giorno successivo era ripartita alle 7, arrivando a Kiev alle 11,40, con ben 13 ore complessive di ritardo. Infatti il biglietto acquistato per l’itinerario Catania-Kiev deve intendersi come un’unica prestazione di trasporto, anche se il viaggio, per ovvi motivi operativi, é stato suddiviso dalla Compagnia in più tratte. Conseguentemente la durata del ritardo da prendere in considerazione non é quella relativa alla tratta Catania-Roma, ma all’intero viaggio. Il Giudice ha così recepito la definizione di volo su cui si é pronunciata la Corte di Giustizia Europea, che ha sancito il diritto del passeggero ad avere riconosciuta la compensazione pecuniaria anche in caso di ritardo prolungato, pur in assenza di una previsione in tal senso da parte del regolamento comunitario.

Il Giudice ha poi riconosciuto l’ulteriore risarcimento del danno nella misura di 400 €, liquidati equitativamente, perché, sempre in virtù di quanto previsto dal regolamento comunitario e da un’altra pronuncia della Corte di Giustizia Europea, il riconoscimento della compensazione lascia impregiudicato il diritto del passeggero ad un risarcimento supplementare.

Infine l’avv. Pagano ha riconosciuto la propria competenza quale Giudice del foro del consumatore e quale autorità competente a decidere in virtù della Convenzione di Montreal e delle regole processuali dello Stato italiano in ciò rigettando ulteriormente le eccezioni della compagnia.

“Ben tre orientamenti della Corte di Giustizia Europea hanno trovato accoglimento in questa sentenza. Ancora un passo in avanti contro il tentativo delle compagnie di frapporre ostacoli al giusto riconoscimento dei diritti dei passeggeri” ha dichiarato l’avv. Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia, che ha assistito in giudizio la passeggera.

 


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