Bosco, giudizio immediato nullo |Gli atti restituiti alla Procura

Bosco, giudizio immediato nullo |Gli atti restituiti alla Procura

Bosco, giudizio immediato nullo |Gli atti restituiti alla Procura

Colpo di scena nel processo ordinario scaturito dall'inchiesta Money Lander che vede coinvolti gli imprenditori Bosco in un giro di estorsione ed usura. Il procedimento torna alla fase delle indagini.

l'ordinanza del tribunale
di
2 min di lettura

CATANIA – Tutto da rifare per il processo contro gli imprenditori Bosco. La terza sezione penale del Tribunale di Catania, con presidente Catena, a latere Cascina e Cristaldi, ha dichiarato la nullità del decreto di giudizio immediato formulato dalla Procura di Catania ed ha disposto la restituzione degli atti alla Procura di Catania.

Non arriva nemmeno al dibattimento, dunque, il troncone del processo del rito ordinario scaturito dall’inchiesta di Finanza e Polizia ‘Money Lander’ che vedeva imputati (da oggi nuovamente indagati) Antonino, Mario e Salvatore Bosco, Antonino Cuntrò, Mario De Luca, Giuseppe Finocchiaro, Giuseppe Nicolosi, Paolo Daniele Nicolosi, Antonino Vaccaro e Carmelo Venia, tutti accusati a vario titolo di usura ed estorsione.

La decisione del collegio giudicante parte da una eccezione presentata dall’avvocato Giuseppe Lipera, difensore di Mario De Luca, in merito alla inammissibilità della formulazione del giudizio immediato soprattutto in capo ad alcune contestazioni che erano state respinte dal Gip in sede di ordinanza cautelare e, dunque, non erano state oggetto dell’interrogatorio di garanzia da parte dell’indagato. Il Tribunale nelle sue osservazioni, inserite nell’articolata ordinanza, ha esaminato che l’omesso interrogatorio dell’indagato per alcune contestazioni non riguardava solo Mario De Luca ma anche altri imputati del procedimento, e questo a parere del collegio – in ottemperanza alla normativa e all’orientamento della Cassazione – non ha garantito l’esercizio del diritto di difesa. Elemento “ineludibile” in qualsiasi procedimento giudiziario.

In particolare nel decreto di giudizio immediato alla maggior parte degli indagati è contestata l’aggravante mafiosa, contestazione che il Gip aveva respinto, e che non aveva fatto parte dunque dell’interrogatorio di garanzia. Posizione che se pur connessa con gli altri reati contestati, secondo i giudici, doveva essere oggetto di interrogatorio di garanzia per poter entrare a far parte dei capi di imputazione. In quanto scegliendo il giudizio immediato l’unica fase in cui l’indagato poteva esercitare il diritto di difesa era l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip, cosa che invece manca e per diversi imputati.

La prima sezione penale, inoltre, nelle sue argomentazioni ha spiegato come l’impossibilità di segmentazione del processo per i reati che non rientrano nel vizio di “nullita” (in quanto i capi di imputazione sono strettamente connessi e correlati fra di loro) rende necessario la regressione dell’intero procedimento alla fase delle indagini ordinarie della Procura. A questo punto il pm dovrà emettere avviso di conclusione indagini e a quel punto ogni singolo indagato potrà presentare una memoria difensiva o chiedere di essere interrogato. Solo a quel punto l’accusa potrà procedere alla richiesta di rinvio a giudizio al Gip.

Un colpo di scena. Adesso c’è da capire se questa ordinanza della Terza sezione penale avrà riflessi nel troncone che si sta celebrando con il rito abbreviato. Un processo dove la procura ha già presentato le richieste di pena e si stanno susseguendo le udienze per le arringhe difensive.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI