CATANIA – La richiesta di un migrante di ottenere la protezione internazionale, per la sua complessità, non può essere trattata come una mera “procedura di frontiera”. E chiedere il trattenimento di un migrante dopo lo sbarco, in attesa di verificare il possesso dei requisiti per la protezione, è un’istanza che va respinta. Così, in sintesi, il giudice del Tribunale di Catania Rosario Maria Annibale Cupri, non ha convalidato il trattenimento di sei giovani tunisini sbarcati a Lampedusa pochi giorni fa. Tutti erano transitati poi da Ragusa. Qui era stato disposto il trattenimento.
Il precedente
I provvedimenti della sezione Immigrazione si pongono sostanzialmente in linea con la dibattuta sentenza del Tribunale di Catania, emessa dalla giudice Iolanda Apostolico, pochi giorni fa. Una sentenza finita al centro di un caso politico, per via degli attacchi formulati da vari esponenti del Governo. E mette nero su bianco che il trattenimento deve considerarsi una misura eccezionale e limitativa della libertà personale. Questo perchè priva il richiedente protezione “della sua libertà di circolazione e lo isola dal resto della popolazione”.
I provvedimenti
I provvedimenti sono stati emessi un paio di ore fa. Ed è probabile che anche su di essi si aprirà il dibattito nelle prossime ore. Tecnicamente, come detto, si è trattato semplicemente della non convalida dei trattenimenti. Accogliendo le tesi dei legali degli immigrati, gli avvocati Fabio Presenti e Rosa Lo Faro, tuttavia, il giudice mette anche nero su bianco che la sua decisione “condivide” i precedenti provvedimenti emessi dal Tribunale. Proprio oggi, il provvedimento della giudice Apostolico aveva raccolto il gradimento dell’arcivescovo Luigi Renna.
La “garanzia finanziaria”
La Questura, si legge in uno dei sei provvedimenti emessi dal giudice Cupri , “ha disposto il trattenimento per non aver consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità”. E per non aver “prestato la garanzia finanziaria secondo le disposizioni del decreto del Ministero dell’Interno”.
Il diritto internazionale
Ma utilizzare il parametro della garanzia, del pagamento di una somma di denaro, per il giudice sarebbe incompatibile con la direttiva dell’Ue 33/2013, come interpretata dalla Corte di Giustizia europea, secondo cui “il trattenimento può avere luogo soltanto ove necessario, sulla base di una valutazione caso per caso, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive”.