ENNA – Lo scioglimento del Consiglio comunale di Catenanuova (Enna) è legittimo. Lo ha stabilito il presidente del Cga, Rosanna De Nictolis, sospendendo la sentenza del Tar di Catania che aveva accolto il ricorso dei consiglieri decaduti. A giugno del 2018 si sono tenute le votazioni per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale di Catenanuova e sono stati eletti dodici consiglieri comunali, tutti tratti dall’unica lista partecipante. Per effetto di una serie di dimissioni non contestuali, i componenti del Consiglio in carica sono rimasti appena sei rispetto ai dodici originariamente assegnati.
Pertanto, il segretario generale del Comune di Catenanuova, essendosi dimessi la meta’ del Consiglieri Comunali e non essendo possibile la loro sostituzione/surroga (atteso l’esaurimento dell’unica lista) ha chiesto all’Amministrazione regionale di nominare un commissario straordinario in sostituzione del Consiglio comunale.
Con apposito Decreto impugnato, il presidente della Regione siciliana, su proposta dell’assessorato alle Autonomie Locali, ha nominato Salvina Cirnigliaro commissario straordinario, “in sostituzione dell’Organo decaduto, fino alla naturale scadenza dell’organo ordinario”. Con apposito ricorso i sei consiglieri dichiarati decaduti hanno chiesto “l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, del Decreto”.
Il Tar Catania ha accolto il ricorso dei consiglieri decaduti e ha annullato i provvedimenti impugnati. Il Comune di Catenanuova, con il patrocinio dell’avvocato Giorlamo Rubino, ha proposto appello, rilevando come “il Giudice di Primo Grado non avesse correttamente applicato le disposizioni che regolano la materia e avesse richiamato principi e precedenti giurisprudenziali non conferenti”.
Con il ricorso in appello, il legale ha anche rilevato come i sei consiglieri comunali – reinsediatosi per effetto della sentenza del Tar Catania – avessero immediatamente presentato (il 16 aprile scorso) una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco. Pertanto, con l’appello è anche stata chiesta l’immediata sospensione della sentenza al fine di evitare che il Consiglio Comunale (non validamente composto attesa la mancanza del quorum legale e strutturale) potesse adottare una mozione di sfiducia idonea a stravolgere l’attività amministrativa e la vita dell’ente locale, proprio in un momento in cui il sindaco di Catenanuova – quale autorità sanitaria locale e’ chiamato a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 particolarmente diffusa sul territorio (Catenanuova e’ stata dichiarata “zona rossa”).
Il presidente del CGA ha disposto, con decreto cautelare monocratico, l’immediata sospensione e fissato l’udienza collegiale per il 26 maggio prossimo. Rivive dunque il provvedimento di decadenza del Consiglio comunale di Catenanuova. Dunque, il Commissario straordinario eserciterà nuovamente le funzioni in sostituzione dei consiglieri che non potranno approvare la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Carmelo Giancarlo Scravaglieri.
(ITALPRESS).