Il contraddittorio preventivo obbligatorio: tutte le novità

Il contraddittorio preventivo obbligatorio: tutte le novità

Salvatore Forastieri
Prevista una riduzione del contenzioso
IL NUOVO DECRETO
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4 min di lettura

Con decreto legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023, entrato in vigore il 18 gennaio scorso ed emanato in attuazione delle legge delega sulla riforma tributaria n. 111 del 9 agosto 2023, è stato previsto (aggiungendo l’articolo 6 bis alla legge 212 del 27 luglio 2000, lo Statuto dei Diritti del Contribuente) il contraddittorio preventivo obbligatorio.

Cosa prevede il decreto

In pratica, prima di predisporre un accertamento, l’ufficio deve inviare al contribuente una bozza dell’atto che gli vuole notificare, con invito a fornire le proprie osservazioni oppure a formulare, entro lo stesso termine, una proposta di accertamento con adesione.

Un grosso passo in avanti dell’Amministrazione Finanziaria che, dando sempre la possibilità al contribuente di fornire le proprie osservazioni sui rilievi prossimi ad essere formalmente contestati, otterrà maggiore fiducia dei cittadini con una sicura riduzione del contenzioso.

Fanno eccezione, però, all’obbligo del contraddittorio, alcuni atti, sostanzialmente diversi da quelli “sostanziali”, dei quali è prevista dalla legge l’indicazione in un apposito decreto ministeriale.

Il coordinamento delle disposizioni

Per coordinare la disposizione (contraddittorio obbligatorio) con quelle previste sull’accertamento dal D. legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 (anch’esso emanato in attuazione delle citata “legge delega sulla riforma tributaria”), con D.L. n. 39 del 29 marzo 2024 è stato previsto che l’obbligo del contraddittorio sarebbe entrato in vigore solo a partire dal 30 aprile 2024 e dopo l’emanazione del Decreto Ministeriale sugli “atti esclusi”.

Dal decreto ministeriale succitato, emanato lo scorso 24 aprile, risulta che gli atti esclusi dal contraddittorio, complessivamente 14 tipologie, sono di tre tipi: “automatizzati o sostanzialmente automatizzati”, “di pronta liquidazione” e quelli riguardanti il “controllo formale delle dichiarazioni”.

Per quanto riguarda gli accertamenti parziali (quelli previsti dall’articolo 41 bis del D.P.R 600/73 oppure, in materia di IVA, dal quinto comma dell’articolo 54 del D.P.,R. 633/72), sono esclusi soltanto quelli che si fondano sul mero “incrocio di dati”, ossia quelli nei quali manca un vero intervento di accertamento sostanziale, seppure non globale, da parte dell’ufficio.

Tra gli atti “esclusi” rientrano nella categoria “Atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati”: a) i ruoli e le cartelle dell’agente della riscossione;

b) gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del DPR 600/73 e 54, quinto comma, del DPR 633/723, nonché gli atti di recupero di cui all’articolo 38-bis del DPR 600/73, solo se, come già detto, predisposti esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati;

c) gli atti di intimazione autonomi di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;

d) gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento di alcuni tributi come le tasse automobilistiche ed addizionali relative, le tasse sulle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre, ecc.;

e) gli accertamenti catastali per l’iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali,

f) gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;

g) gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica;

h) gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’accisa o dell’imposta di consumo dovuta sulla base delle dichiarazioni o dei dati relativi alle contabilità odei documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati ai sensi del testo unico delle disposizioni;

i) gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa.

Rientrano nella categoria degli “atti di pronta liquidazione”: a) le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all’articolo 36-bis del DPR 600/73;

b) le comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del DPR 633/72 ;

c) gli avvisi di liquidazione dell’imposta, nonché di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, di alcuni tributi come l’imposta di registro di cui al DPR 131/1986, le imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie, l’imposta sulle successioni e donazioni, l’imposta sui premi delle assicurazioni, l’imposta sostitutiva sui finanziamenti, l’imposta di bollo, i tributi speciali;

ed infine, al punto d), gli inviti al pagamento del contributo unificato.

Appartengono, infine, alla categoria degli “atti di controllo formale delle dichiarazioni” tutti gli atti emessi a seguito di controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni, confrontati con i documenti giustificativi, ossia i controlli formali di cui all’articolo 36 ter del D.P.R. 600/73.

Quindi, fatta eccezione per gli accertamenti “parziali” per i quali esiste un “doppio binario” a seconda che si fondino su “mero incrocio di dati” (e quindi esclusi dal contraddittorio), oppure su rilievi parziali ma “sostanziali”, l’elenco degli atti sottratti al contraddittorio obbligatorio appare abbastanza esaustivo.

Non si dimentichi, comunque, che l’articolo 1 del decreto ministeriale del 24 aprile scorso prevede espressamente che “restano ferme, in ogni caso, le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, previste dall’ordinamento tributario”.

Vuol dire che, anche nel caso di mero incrocio di dati o di altri rilievi di natura formale o automatizzata, non è esclusa la possibilità del dialogo tra fisco e contribuente, sempre auspicabile, con l’obiettivo di evitare errori dell’ufficio che certamente nuocciono non solo all’immagine dei nostri uffici fiscali, ma anche alla tax compliance.


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