Condannati 17 ex assessori | "Danno erariale all'ufficio stampa" - Live Sicilia

Condannati 17 ex assessori | “Danno erariale all’ufficio stampa”

La Sezione Giurisdizionale d’Appello dei magistrati contabili, presieduta da Salvatore Cilia, ha confermato le condanne a carico del Comune di Catania per danno erariale, ripercorrendo la linea di giudizio che era stata adottata dai giudici in primo grado. Nomine illegittime e contratti da “redattore capo”. Assolti in sei. Al centro della sentenza la sparizione di tre posti dell'ufficio stampa nel 2005: da quel momento è scattato il danno erariale.

CATANIA – Nomine illegittime e contratti da “redattore capo”. La scure della Corte dei Conti si abbatte nuovamente su una grossa fetta dell’ex giunta di Umberto Scapagnini che per anni governò la città di Catania con la benedizione di Silvio Berlusconi. La Sezione Giurisdizionale d’Appello ha infatti confermato le condanne per danno erariale, ripercorrendo la linea di giudizio che era stata adottata dai magistrati contabili in primo grado. La prima sentenza emessa dalla Corte risaliva al dicembre 2011. A fare ricorso in appello furono amministratori e funzionari del Comune di Catania: dall’allora Sindaco Umberto Scapagnini seguito dal direttore del personale Carmelo Reale insieme al resto della giunta composta da una truppa di assessori.

I giudici contabili hanno parzialmente accolto le istanze formulate nel ricorso in appello, annullando la condanna di primo grado per Rosario D’Agata, Antonino D’Asero, Ignazio De Mauro, Marco Forzese, Gaetano Sardo e Domenico Sudano i quali avrebbero partecipato esclusivamente all’approvazione di una singola delibera ritenuta non produttiva di danno erariale. Condanne confermate con diverse decurtazioni delle somme da versare per l’ex Sindaco Umberto Scapagnini 9.959,05 €, Giuseppe Arena 6.638,30 €, Mario Brancato 3.781,36 €, Francesco Caruso 3.320,75 €, Orazio D’Antoni 3.320,75€, Filippo Drago 2.856,74 €, Fabio Fatuzzo 6.638,30 €, Silvana Grasso 3.781,56 €, Stefania Gulino 3.320,75 €, Mario Indaco 2.578,26 €, Antonino Nicotra 2.578,26 €, Vincenzo Oliva 1.343,24 €, Luigi Passanisi 2.856,74 €, Domenico Rotella 6.638,30 €, Salvatore Santamaria 5.729,07 €, Carmela Schillaci 2.578,26 €, Giovanni Vasta 6.638,30 € e Giuseppe Zappalà 9.959,05 €.

Parziale accoglimento e ridetermina della somma da risarcire anche per l’ex direttore del personale Carmelo Reale condannato al pagamento di 23.127,75 euro. Rigettata l’impugnazione e confermato l’onere risarcitorio per l’ex Commissario straordinario Vincenzo Emanuele condannato al pagamento di 14.511,86 euro. I giudici contabili hanno disposto anche la condanna per le spese processuali, ripartite in quote uguali, del giudizio d’appello quantificate in 13.939,38 euro e confermato quelle di primo grado in 14.346,43 euro.

La vicenda. Nel 2002 veniva istituito l’ufficio stampa all’interno del Gabinetto del Sindaco. Ad essere inizialmente previsti erano cinque componenti inquadrati con la mansione di “redattore capo. Al vertice dell’ufficio nel 2003 andò con provvedimento del Sindaco, Nuccio Molino, dipendente interno al Comune, salvo poi passare dal 2004 al 2008 in aspettativa non retribuita. Il suo posto passò allora a Francesca Pavano. A prendere posto all’interno dell’ufficio stampa furono anche due giornalisti pubblicisti, Salvatore Di Guardo e Francesco Di Marco. Le nomine degli esterni e le molteplici proroghe iniziarono proprio a partire da questo momento e fino al marzo 2008 con una serie di delibere avallate dagli stessi amministratori. Un susseguirsi di determine che portò all’inserimento come esterni di tre giornalisti: Giuseppe Lazzaro Danzuso, Michela Petrina, Giovanni Iozzia. La Sezione di primo grado della Corte dei Conti sosteneva che “l’ufficio stampa del Comune di Catania non presentava nei predetti periodi una carenza d’organico tale da giustificare il ricorso all’utilizzo di giornalisti esterni”. La carenza di personale, sottolinea l’organo di controllo, non era stata segnalata dal capo ufficio stampa e nello stesso tempo i due pubblicisti già in organico “rivendicavano da tempo, senza successo, il trattamento economico da redattore capo”. Incarichi e compensi reputati ingiustificati, senza indicare in maniera specifica gli obiettivi da conseguire.

“Gli amministratori – continuano i giudici – sarebbero stati in grado, utilizzando un minimo di diligenza, di rilevare che i pareri di regolarità tecnica apposti dal Reale sulle proposte di delibera erano scarni, privi di congrua motivazione e talora addirittura intrinsecamente contraddittori”. I legali degli imputati ricorrendo in appello affermarono che i giudici contabili in primo grado avevano erroneamente respinto una eccezione relativa alla prescrizione quinquennale ritenendo infondate le loro tesi oltre alla mancata applicazione del “potere riduttivo dell’addebito”.


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