Cosedil, operazione trasparenza. Giudice: "Comportamenti legittimi"

Cosedil, ‘operazione trasparenza’. Il giudice: “Comportamenti legittimi”

L'intervento della società guidata da Gaetano Vecchio, presidente di Confindustria Sicilia

CATANIA – “Piena legittimità del comportamento aziendale, nessuna esclusione o preclusione indebita nei confronti della Fillea Cgil e la regolarità della procedura di elezione della Rsu”. Cosedil Spa, il colosso dei lavori pubblici guidato da Gaetano Vecchio, lancia “un’operazione trasparenza”, dopo il braccio di ferro con il sindacato, pubblicando il contenuto della pronuncia del giudice del lavoro Chiara Cunsolo, del tribunale di Catania.

Un decreto importante, che conferma – ribadisce la società – come sempre avvenuto nella storia dell’azienda, il rispetto dei lavoratori e delle prerogative delle rappresentanze sindacali.

Cosedil Spa, operazione trasparenza

Fillea Cgil accusava Cosedil di “averla esclusa dalle trattative sindacali e dalla negoziazione per la contrattazione aziendale avviata”. Il tribunale di Catania, spiega la società guidata da Vecchio, ha “escluso qualsiasi condotta di esclusione o preclusione indebita nei confronti della Fillea CGIL, rilevando che la stessa aveva partecipato attivamente alle trattative del 2024 e che la successiva interruzione era dipesa da una propria scelta”.

“Nessun obbligo violato”

Fillea Cgil sosteneva accusava Cosedil di “aver violato gli obblighi di informazione e consultazione sindacale sia sotto il profilo del mancato coinvolgimento in fase preliminare alla stipula di un accordo destinato ad incidere sulle condizioni di lavoro e sui diritti dei lavoratori, sia sotto il profilo della mancata consegna dell’accordo azienda stipulato”.

Al contrario, il giudice ha “riconosciuto la piena legittimità – scrive Cosedil – del comportamento aziendale in relazione agli obblighi di informazione e consultazione sindacale, ribadendo che non sussiste in capo al datore di lavoro alcun obbligo generalizzato di coinvolgimento di tutte le sigle nella contrattazione aziendale”.

“Elezioni Rsu regolari”

Altra accusa del sindacato era quella che Cosedil avrebbe “stipulato un accordo aziendale destinato a essere applicato a tutti i lavoratori e tuttavia viziato per essere stato stipulato con una Rsu non legittimamente eletta, non rappresentativa della forza lavoro dell’intera azienda e vertente su materie che avrebbero imposto il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale applicato”.

Il tribunale ha “confermato la regolarità – sottolinea la società – della procedura di elezione della Rsu, precisando che eventuali irregolarità avrebbero natura esclusivamente endosindacale e non sarebbero comunque imputabili alla Società”.

E ancora, rigettata “la doglianza relativa alla tardiva consegna dell’accordo aziendale, ritenendo insussistente il requisito dell’attualità della condotta, necessario per la tutela ex art. 28″.

Santa Venerina, accordo valido

“Il Tribunale – precisa ancora Cosedil – ha ritenuto fondata la doglianza della Fillea Cgil sulla limitazione dell’efficacia dell’accordo aziendale ai lavoratori dell’unità produttiva di Santa Venerina (CT), osservando che in assenza di altre RSU o di un coordinamento tra più unità produttive, l’accordo non può essere applicato con efficacia generale a tutti i dipendenti della Società, precisando tuttavia che l’accordo resta valido e pienamente applicabile nei confronti dei lavoratori della sede di Santa Venerina, nonché – come intesa di diritto comune – nei confronti di eventuali altri dipendenti che ne abbiano accettato o intendano accettarne l’applicazione”.

Cosedil, le rivendicazioni

La società rivendica di “non aver fatto alcuna discriminazione, lesione di immagine, della dignità sindacale, nessuna lesione dell’immagine o della dignità sindacale, nessuna compressione dei diritti dei lavoratori, nessuna irregolarità nell’elezione delle Rsu, nessuna imposizione di condizioni economiche e normative peggiorative rispetto alle previsioni del Ccn”.

“Non è stata accertata nessuna censura sulla legittimità e validità dell’accordo, ma è stata evidenziata una mera limitazione formale della sua efficacia – conclude Cosedil – che ben potrà essere risolta proponendo ai lavoratori interessati l’accettazione dello stesso”.


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