PALERMO – Con una sentenza pubblicata martedì 4 febbraio, il Consiglio di Stato ha annullato la sanzione da 500mila euro inflitta a metà del 2022 dall’Antitrust ad Ente Acquedotti Siciliani (Eas) per una presunta pratica commerciale scorretta.
La sanzione all’Eas
In particolare, l’Autorità aveva contestato ad EAS: di aver emesso negli anni 2020 e 2021 documenti contabili recanti addebiti per consumi idrici pregressi senza osservare gli obblighi informativi previsti dalla vigente disciplina legislativa e regolatoria sulla prescrizione biennale nel settore idrico.
Contestava inoltre ad Eas l’inadeguata trattazione di reclami/istanze di riconoscimento della prescrizione breve relativamente ai crediti relativi a consumi fatturati successivamente al 1° gennaio 2020 e risalenti ad oltre due anni dalla data di emissione della relativa bolletta.
Il ricorso
Il ricorso proposto in primo grado è stato integralmente rigettato dal Tar del Lazio; di qui la proposizione dell’atto di appello deciso il 4 febbraio dal Consiglio di Stato.
I giudici di Palazzo Spada hanno premesso che “le contestazioni mosse dall’Autorità ad Eas si incentrano sul mancato rispetto, in sede di redazione dei documenti contabili e di esame dei reclami proposti dai consumatori, del regime di prescrizione biennale dei crediti, previsto dalla legge di bilancio 2018, e dei conseguenti obblighi informativi”.
I giudici hanno poi osservato come “la normativa non sia di facile interpretazione con riferimento alla applicabilità di tale nuovo termine di prescrizione anche ai crediti sorti in periodo antecedente al 2020”.
La pronuncia della Cassazione
A conforto è stata citata anche una recente pronuncia della Corte di Cassazione in tema di riduzione della prescrizione con riferimento a fatture emesse da Eas con scadenza successiva al primo gennaio 2020 ma riguardanti consumi effettuati in anni anteriori.
Il fatto poi che a fronte di un quadro normativo e regolatorio incerto, la società “ha diligentemente chiesto un consulto all’Avvocatura erariale”, ha consentito al Consiglio di Stato di evidenziare “l’assenza, in capo ad Eas, dell’elemento soggettivo che, a mente dell’art. 3 L. n. 689/1981, deve caratterizzare l’illecito amministrativo”.
Alla luce di tutto ciò, i giudici hanno ritenuto fondato il ricorso in appello, e per l’effetto “in integrale riforma della sentenza di prime cure, deve essere accolto il ricorso di primo grado con annullamento degli atti ivi impugnati”.
La maxi multa per Eas era arrivata con l’accusa di incassare bollette già prescritte.