PALERMO – Un singolo precedente non può determinare in maniera automatica l’esclusione da un concorso pubblico. È quanto ha stabilito il Tar Lazio accogliendo il ricorso presentato da un palermitano escluso dal concorso per 4.617 allievi agenti della polizia di Stato.
La guida in stato di ebrezza
Il ragazzo, dopo aver superato tutte le prove della selezione, era stato escluso prima dell’avvio del corso di formazione a causa di un precedente per guida in stato di ebbrezza, risalente al 2022, relativo a un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti. Il procedimento si era concluso con sentenza di non luogo a procedere per esito positivo della messa alla prova.
L’esclusione e la sentenza da parte del Tar
Nonostante ciò, la commissione aveva disposto l’esclusione ritenendo sussistenti un presunto “abuso di alcol” e una carenza dei requisiti di moralità. I giudici del Tar Lazio hanno invece ritenuto fondato il ricorso, presentato dall’aspirante poliziotti, assistito dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell, e Raimonda Riolo, evidenziando un difetto di istruttoria e censurando l’automatismo espulsivo adottato dall’amministrazione in assenza di una valutazione concreta e approfondita dell’intera vicenda. Hanno così sospeso l’esclusione e disposto un riesame motivato.
I giudici hanno sottolineato che l’esclusione non può fondarsi su formule generiche o su una lettura meccanica del precedente, ma richiede un’istruttoria specifica e una motivazione adeguata, capace di spiegare in che modo un episodio isolato nel tempo possa risultare effettivamente incompatibile con il reclutamento.

