CATANIA. È stato depositato e protocollato, ieri pomeriggio, un esposto sull’incandidabilità al Consiglio Comunale del Capoluogo etneo di Luigi Bosco nella lista “Con Bianco per Catania”. Lo ha presentato un cittadino comune. Il numero di protocollo al Comune è 211193. Subito dopo, l’esposto, è stato presentato in Prefettura.
Con Sentenza n. 18/A/2023 del 30 marzo 2023 la Corte dei Conti ha riconosciuto la responsabilità da dissesto del Comune di Catania a carico ad amministratori e revisori (nesso di causalità e condotta gravemente colposa nell’avere contribuito al verificarsi dell’evento), irrogando delle sanzioni interdittive e pecuniare, nei termini e nei limiti previsti dal TUEL ai sensi dell’art. 248, comma 5. Specificamente, il Collegio della Corte dei Conti ha dichiarato per Enzo Bianco, Luigi Bosco, Rosario D’Agata, Girlando Giuseppe, Orazio Antonio Licandro, Salvatore Di Salvo, Marco Consoli Magnano San Lio, Angelo Villari, Valentina Scialfa Chinnici e Valentina Odette il divieto di ricoprire, per un periodo di 10 (dieci) anni, gli incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni e organismi pubblici e privati, oltre al pagamento in favore del Comune di Catania, delle sanzioni pecuniarie previste.
Una vicenda che ha avuto diversi strascichi e che oggi vede Giuseppe Ferrara, blogger etneo, presentare un esposto sull’incandidabilità di Luigi Bosco.
“Questo esposto nasce da una perplessità – dice Ferrara – avendo letto le liste dei candidati ho avuto il dubbio che ci fosse un’anomalia. L’ingegnere Bosco è stato condannato per il dissesto del Capoluogo quindi per quale motivo Enzo Bianco viene escluso ed è incandidabile, al contrario, Bosco è candidato? A questo punto ho approfondito e mi sono accorto che l’articolo 248 comma 5 del testo unico degli enti locali stabilisce l’incandidabilità per casi di questo tipo – continua Ferrara – con addirittura il divieto di ricoprire cariche di rappresentante degli enti locali”. Gli esposti presentati e indirizzati alle Commissioni Elettorali sono due uno al Comune etneo e l’altro in Prefettura. “Saranno gli organi preposti – continua Ferrara – a dire se i miei dubbi siano fondati”.
Il dubbio sollevato da Ferrara viene esplicato in queste parole riportate nero su bianco nell’esposto “il consigliere comunale è eletto per rappresentare la comunità locale nel consiglio comunale, organo con funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente. La Suprema Corte Costituzionale, con sentenza n. 276 del 2016, ha già chiarito che l’incandidabilità è una misura finalizzata a tutelare l’oggettiva onorabilità delle istituzioni, addirittura puntualizzando che “la commissione di reati che offendono la pubblica amministrazione può infatti rischiare di minarne l’immagine e la credibilità e di inquinarne l’azione (ex plurimis, sentenza n. 236 del 2015) in modo particolarmente incisivo al livello degli enti regionali e locali, per la prossimità dei cittadini al tessuto istituzionale locale e la diffusività del fenomeno in tale ambito”.
A rigor di logica, ne consegue che l’incandidabilità disposta per gli amministratori ai sensi dell’art. 248, comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali non escluda la candidatura alla carica di consigliere comunale, piuttosto estende il divieto agli stessi a ricoprire incarichi su nomina e altri ruoli elettivi di rappresentanza, presso istituzioni ed enti pubblici e privati”.