Blutec di Termini Imerese, il Tar respinge il ricorso contro Pelligra

Ex Blutec di Termini, il Tar respinge il ricorso contro Pelligra

La decisione dei giudici amministrativi

PALERMO – I giudici del Tar di Palermo, presidente Salvatore Veneziano, hanno respinto il ricorso presentato dalla Sciara Holding Ltd e da Smart City Group Scrl contro l’assegnazione del ministero delle Imprese e del Made in Italy dell’azienda Blutec spa di Termini Imerese alla Pelligra Holding Italia srl.

I commissari straordinari di Blutec – nominati il 18 ottobre 2019 – hanno depositato il 15 ottobre 2021 al ministero il programma per la cessione dei relativi complessi aziendali: lo stabilimento ex Fiat con annesse aree di pertinenza, lo stabilimento Plastic components and module automotive (ex Magneti Marelli). Programma approvato dal ministero il 15 novembre.

Il 2 giugno 2023 i commissari hanno pubblicato un invito a tutti i soggetti interessati a presentare offerte irrevocabili e garantite per l’acquisto del ramo d’azienda, dei sotto-rami costituiti da rapporti di lavoro, immobili, immobilizzazioni materiali e immateriali, contratti, marchi. Il 29 marzo di quest’anno è arrivata l’aggiudicazione del ramo d’azienda a Pelligra. Contro l’aggiudicazione è stato presentato il ricorso che è stato annullato.

“Deve, in particolare, rilevarsi che la Sciara Holding Ltd e da Smart City Group Scrl, non fa valere in questo giudizio un credito nei confronti di Blutec, né vanta diritti sul patrimonio sociale o assume un profilo di invalidità del contratto di cessione, bensì lamenta un presunto esercizio distorto di una potestà discrezionale autoritativa attribuita ai Commissari, e al Ministero quale ente che approva gli atti, sul piano procedimentale e della valutazione delle offerte pervenute per l’acquisto del ramo aziendale”, scrivono i giudici della prima sezione del Tar di Palermo.

“Secondo la Sciara Holding il progetto di Pelligra mancherebbe del piano industriale; avrebbe proposto minori assunzioni rispetto alla ricorrente, la quale avrebbe formulato un’offerta economica, a fronte della quale i commissari avrebbero dovuto indire un’offerta al rialzo. La censura nel suo complesso non può trovare accoglimento – aggiungono i giudici -. Deve osservarsi che per quanto attiene alla presunta mancanza del progetto industriale (max 40 punti), dalla proposta di aggiudicazione redatta dai commissari tale documento risulta tra quelli allegati da Pelligra”.

Per quanto attiene alla proposta di minori assunzioni (max 40 punti), tale punto non è in contestazione, in quanto Pelligra per tale aspetto ha ottenuto un punteggio inferiore rispetto alle ricorrenti, proprio in base al minor numero di dipendenti che ha proposto di assumere; sicché, non è chiaro sotto quale profilo tale dato sia oggetto di censura”.

“Per quanto riguarda la mancata indizione di un’offerta al rialzo osserva il Collegio che in nessuna parte del disciplinare è prevista un’obbligatoria sub-fase di offerta al rialzo; prevedendosi, piuttosto, quale criterio di valutazione poi concretamente applicato dall’organo commissariale, quale migliore offerta quella che ha totalizzato il punteggio maggiore anche in relazione al ‘prezzo’. Il riferimento alla possibilità di presentare offerte migliorative attiene, pertanto, ad una facoltà dei commissari non necessariamente sul prezzo, di cui devono piuttosto vagliare la congruità”, conclude il Tar.


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