Faraone bacchetta Orlando su aumento Tari

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Faraone Davide
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Commenti

    Caro Faraone.
    Leggiti l’art. 6 meglio.
    Te lo riporto a seguire.
    Con il dramma dei soldi che mancano alla RAP NON C’ENTRA NIENTE!!
    Aggiungo purtroppo.
    ART. 6.
    (Agevolazioni Tari)
    1. In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle
    categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive
    attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 600
    milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari
    di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui
    all’articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
    7
    2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell’interno di
    concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed
    autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, in proporzione
    alla stima per ciascun ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui
    all’Allegato 3 – Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo – del decreto del Ministero
    dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
    3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse
    assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell’anno
    2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
    concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione
    degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che
    l’ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al
    comma 2.
    4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile,
    mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla
    riduzione da parte delle attività economiche beneficiate.
    5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1,
    come certificate nell’ambito della certificazione di cui al comma 827 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
    2020, n. 178, sono recuperate, nell’anno 2022, secondo la procedura di cui all’articolo 1, commi 128 e 129,
    della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
    6. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 600 milioni di euro per l’anno 2021, si fa fronte…

    Le tasse si riducono, non si aumentano!
    Alle urne gli elettori si ricorderanno dei partiti che voteranno l’aumento.

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