PALERMO – S. P.,33 anni, di Catania, era stato assunto dall’Anfe con contratto di lavoro a tempo determinato dal primo ottobre 2007. Il suddetto rapporto di lavoro è stato rinnovato in più occasioni sempre a tempo determinato in violazione della disciplina sui contratti di lavoro a termine. Nel 2010 il giovane catanese ha stipulato con il datore di lavoro un atto di transazione con cui l’ente riconosceva il diritto del lavoratore all’assunzione a tempo indeterminato sin dal primo contratto trasformando con effetto retroattivo.
Con circolare del 15/05/2013 l’allora assessore alla Formazione, Scilabra, dovendo procedere all’istituzione dell’Albo degli operatori della formazione professionale, ha indicato i criteri necessari per ottenere l’iscrizione. Il giovane catanese ha presentato istanza per l’inserimento nell’Albo degli operatori della formazione professionale; ma l’assessorato lo ha escluso perché sprovvisto del requisito dell’assunzione in servizio in data antecedente al 31/12/2008. Il dipendente allora ha fatto ricorso al Tar Sicilia, con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino contro l’assessorato regionale della Formazione, per l’annullamento sia del provvedimento di esclusione sia della circolare assessoriale. Si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale della Formazione, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso.
Il Tar Sicilia Palermo Sezione III, Presidente Calogero Ferlisi, Relatore Aurora Lento, ha ritenuto fondate le censure formulate dall’avvocato Rubino inerenti la circolare assessoriale; ed infatti la Legge Regionale N 24/76 dispone alcuni requisiti per ottenere l’iscrizione all’Albo dei Formatori, e la circolare assessoriale non poteva subordinare l’iscrizione a requisiti che nella legge non trovano riscontro. Per effetto dell’annullamento della circolare assessoriale laddove prevedeva requisiti non previsti dalla legge per l’iscrizione all’Albo il giovane catanese dovrà essere iscritto all’Albo medesimo e potrà partecipare alle diverse selezioni in corso di svolgimento presso il Ciapi di Priolo. Il Tar Sicilia ha anche condannato l’assessorato resistente al pagamento delle spese di giudizio per oltre duemila euro più Iva e Cassa di Previdenza Forense.