Licata, stop alla demolizione | Il Tar dà torto a Cambiano - Live Sicilia

Licata, stop alla demolizione | Il Tar dà torto a Cambiano

La sentenza ha annullato l'ingiunzione del Comune.

DOPO LA SFIDUCIA
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PALERMO – Non è una villetta abusiva che si affaccia sul mare di Licata (Ag), è una casa nel centro della cittadina, ma il Tar ha dato ragione al proprietario e torto al sindaco della legalità Angelo Cambiano bloccando la demolizione dell’appartamento al quinto piano in via Arezzo. La seconda sezione del Tar Sicilia con una sentenza ha annullato l’ingiunzione del comune che era guidato dal sindaco Angelo Cambiano sfiduciato nei giorni scorsi dal consiglio comunale e il Comune, soccombente in giudizio, dovrà provvedere al rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.

La storia comincia nel ’97 quando I.A. di 54 anni acquista un appartamento al quinto piano di un edificio con concessione edilizia e con certificato di abitabilità. Successivamente all’acquisto dell’appartamento con istanza ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di una struttura precaria per la copertura parziale del terrazzo di pertinenza dell’immobile. “Con apposita determina successiva – dicono gli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò che hanno rappresentato il proprietario dell’immobile – il sindaco di allora ha autorizzato la realizzazione della copertura ma nel 2015, a distanza di molti anni dal rilascio dell’autorizzazione, il Comune di Licata ha avviato il procedimento di annullamento in autotutela della determina sindacale, ritenendo una non corrispondenza dell’immobile esistente rispetto alle planimetrie del progetto approvato con la concessione edilizia”.

Nel 2016, poi, il Comune di Licata ha intimato la demolizione dell’immobile, “ritenendo accertato un organismo edilizio diverso rispetto a quello assentito dalla concessione edilizia”. Il proprietario ha allora fatto ricorso al Tar ”lamentando fra l’altro svariate forme di violazione di legge e di eccesso di potere e l’illegittimo esercizio del potere di autotutela, che deve essere esercitato entro un termine comunque non superiore ai diciotto mesi dall’adozione dei provvedimenti autorizzativi”. Il proprietario ha fatto notare ”la carenza di motivazione sulle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al mero ripristino della legalità e prevalenti rispetto all’affidamento ingeneratosi in capo ai privati, nonché sottolineando l’esistenza del certificato di abitabilità rilasciato dallo stesso Comune di Licata nel 1984 attestante che la costruzione della casa urbana composta di cinque elevazioni era stata eseguita in conformità al progetto approvato”. Cambiano ha chiesto il rigetto del ricorso. Ma il Tar lo ha accolto.(ANSA).


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