PALERMO – Una cooperativa vince il ricorso e viene annullata una gara bandita e aggiudicata dal Comune di Palermo, capofila di un progetto da 850 mila euro. Si tratta del servizio socio pedagogico distrettuale e cioè degli sportelli di ascolto organizzati nei comuni, che raccolgono le segnalazioni su casi di disagio sociale presenti nel territorio.
A vincere il ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale è stata la Cooperativa Amanthea, assistita dagli avvocati Massimiliano Mangano (nella foto) e Giovanni Barraja. Il ricorso si bava su due motivi. In prima battuta si basava sulla mancata pubblicazione da parte della Sud Servizi, la società che si è aggiudicata la gara per 800 mila euro, dei costi relativi alla sicurezza. Su questo punto il Tar non ha dato ragione alla coop Amanthea. La gara è stata bandita nel 2018 e nel febbraio scorso. Palermo è capofila del raggruppamento di cui fanno parte i comuni di Monreale, Villabate, Belmonte Mezzagno, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Ustica, Lampedusa e Linosa, Altofonte.
La cooperativa Amanthea ha fatto notare al Comune che la società vincitrice, al momento dell’aggiudicazione, aveva una temporanea interdizione, decisa dalla autorità anticorruzione, alla partecipazione e all’affidamento di appalti. Il Comune avrebbe dovuto escluderla dalla gara, revocando l’aggiudicazione definitiva. Così non è stato. “Osserva il collegio che il Comune ha preso una precisa posizione sulla richiesta di esclusione, esprimendo chiaramente la volontà di non escludere Sud Servizi pur a seguito della conoscenza dell’annotazione della sanzione e del correlato periodo di interdizione a carico della predetta – si legge nella motivazione – , intervenute durante la partecipazione alla gara in interesse, evidenziando che tale interdizione non avrebbe effetto escludente in quanto intervenuta dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte: la nota impugnata ha, pertanto, natura provvedimentale”.
Ed invece, secondo i giudici amministrativi il Comune aveva l’obbligo di vigilare sulla documentazione della società. E così annotano i giudici: “La sanzione irrogata dall’Anac ha, pertanto, un effetto non già preclusivo della sola partecipazione alle gare nel periodo di interdizione, ma ha un effetto espulsivo… in coerenza con la finalità di assicurare un concreto grado di effettività alla misura”. La decisione è della terza sezione, presieduta da Maria Cristina Quiligotti, giudice estensore Maria Cappellano.