Palermo, dal Tar stop alla chiusura per 90 giorni di un hotel del centro - Live Sicilia

Palermo, dal Tar stop alla chiusura per 90 giorni di un hotel del centro

Accolto il ricorso contro il provvedimento del settore tributi del Comune
LA SENTENZA
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PALERMO – Il Tar di Palermo sospende il provvedimento di chiusura per 90 giorni di un hotel in centro storico che era stato disposto dal Comune in virtù del regolamento anti evasione dei tributi locali.

Accolta la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento di chiusura temporanea di una nota struttura alberghiera, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Puntarello e Riccardo Costa.

La terza sezione del tribunale amministrativo del capoluogo, presidente Guglielmo Passarelli Di Napoli e relatore Sara Raffaella Russo, con ordinanza cautelare ha sospeso gli effetti del provvedimento adottato dal Comune di Palermo che prevedevano la chiusura temporanea per 90 giorni ai danni di una nota struttura alberghiera ubicata nel cuore del centro storico della città di Palermo.

La vicenda scaturisce da un regolamento finalizzato al contrasto dell’evasione dei tributi locali, adottato dal Comune di Palermo nel 2020.

In particolare, secondo il regolamento, ancora in vigore, trova applicazione nei confronti dei contribuenti che, esercitando attività commerciali o produttive, si trovino in posizione di irregolarità tributaria, di almeno una annualità d’imposta, anche solo di un singolo tributo comunale, per un importo complessivo superiore a mille euro, il Settore Tributi procede a segnalare tali irregolarità tributarie al Suap, o all’ufficio comunale competente al rilascio/rinnovo della licenza/autorizzazione/concessione o alla ricezione della segnalazione certificata di inizio attività, unica o condizionata.

Decorsi infruttuosamente i termini per l’invito alla regolarizzazione della propria posizione tributaria, il regolamento prevede come misura sanzionatoria la “sospensione dell’attività per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione” , che sfocia nella revoca ove nel termine di novanta giorni gli interessati non procedono alla regolarizzazione.

La vicenda vede protagonista una nota struttura ricettiva alberghiera, che da molti anni opera nel cuore del centro storico della città di Palermo, alla quale nel maggio del 2023 gli veniva notificata dal Comune di Palermo la comunicazione di avvio del procedimento per delle irregolarità tributarie relative ad anni pregressi.

Il titolare della struttura, a seguito della notifica della comunicazione di avvio del procedimento, ha presentato al Comune di Palermo apposita istanza di rateizzazione al fine di regolarizzare la propria posizione, ed evitare gli effetti della sproporzionata e illegittima misura sanzionatoria.

Nell’attesa che il Comune di Palermo esitasse la propria istanza, il titolare della struttura, al fine di dimostrare al Comune la propria buona fede e la volontà di adempiere alle pretese tributarie, aveva provveduto al pagamento di parte dei tributi indicati nella comunicazione di avvio del procedimento.

Il Comune di Palermo, nel corso della valutazione dell’istanza di rateizzazione, con apposita determinazione dirigenziale ha comunicato all’hotel la sospensione temporanea per 90 giorni delle attività alberghiere.

Ritenendo il provvedimento di chiusura temporanea “illegittimo e sproporzionato”, e fonte di un ingente danno economico e di immagine, il titolare della struttura ha impugnato il provvedimento innanzi al Tar affidandosi allo studio Legalit Avvocati Associati e in particolare ai legali Giovanni Puntarello e Riccardo Costa.

In particolare, gli avvocati hanno impugnato il provvedimento sollevando diversi profili di illegittimità tra i quali la lesione del diritto alla libera iniziativa economica tutelato all’art. 41 della Costituzione Italiana, nonché l’ingente danno economico e di immagine causato alla struttura alberghiera, che ha dovuto cancellare diverse prenotazioni.

Il Tar Palermo, nelle more del procedimento, ha disposto in via cautelare la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato ed ha imposto al Comune di Palermo di esaminare l’istanza di rateizzazione che era stata presentata dal ricorrente.


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