“Pandemia fiscale” | Che confusione di scadenze - Live Sicilia

“Pandemia fiscale” | Che confusione di scadenze

Quando si paga l'Iva? Il caos è tale che è difficile districarsi.

Che confusione! Come se non bastava quella determinata da problemi sanitari ed economici direttamente connessi alla pandemia, si è aggiunta anche la confusione di natura amministrativa e fiscale.

Infatti, in modo inaspettato (ma non so quanto), la confusione si è estesa a tutti i settori indirettamente interessati dal COVID, creando per tutti i cittadini tantissime incertezze interpretative che rischiano di colpire i malcapitati con le numerose sanzioni amministrative previste dalla legge, sia per l’involontario mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e distanziamento sociale, oppure per l’involontario mancato rispetto di disposizioni di natura fiscale.

Parlando dei problemi di natura fiscale, occorre ricordare, preliminarmente, che al fine di trovare rimedio alle moltissime nuove esigenze di natura economica dei cittadini coinvolti in questa calamità, il Governo, con diversi D.P.C.M., ma principalmente con i Decreti Legge numeri 18 de 17 marzo 2020, 23 dell’8 aprile 2020, e 34 del 19 Maggio 2020, è intervenuto, non solo per cercare di dare un parziale ristoro alle imprese ed ai cittadini coinvolti nel problema, ma anche per sollevarli dalle numerose incombenze di natura fiscale che anche in questo periodo di assoluta e grave emergenza sono in scadenza.

E’ facilmente immaginabile, tuttavia, che se il nostro Legislatore non riesce ad emanare norme semplici e facilmente interpretabili in periodo “di pace”, difficilmente la chiarezza e la semplicità potevamo aspettarcela in periodi di emergenza.

Conosciamo bene i problemi che sono stati lamentati per l’erogazione della cassa integrazione e di altri sussidi previsti dalle norme recentemente emanate, problemi che oltre a creare, in qualche caso, anche un certo allarme sociale, stanno anche impegnando in maniera straordinaria tutti gli addetti ai lavori (specialmente i Consulenti del Lavoro).

Ma è altrettanto noto quanti problemi si stanno generando per l’applicazione delle disposizioni agevolative, principalmente le diverse proroghe di adempimenti tributari concesse, da parte dei contribuenti, principalmente gli imprenditori, gli artisti ed i professionisti.

Alle disposizioni si susseguono chiarimenti da parte degli Enti Pubblici competenti. Tra questi l’Agenzia delle Entrate che, oltre a diramare diverse circolari ed altri documenti di prassi, ha anche predisposto delle slides per illustrare tutte le novità fiscali contenute nei tre decreti legge precedentemente citati.

Ma purtroppo questi chiarimenti seppure necessari e bene accetti, non sono sufficienti. Spesso gli addetti ai lavori lavorano quasi al buio, sperando di cogliere la giusta interpretazione evitando di incorrere in sanzioni.

I dubbi, peraltro, non riguardano questioni straordinarie o di particolare complessità giuridica, ma adempimenti comuni, come la presentazione della dichiarazione IVA ed i relativi versamenti dell’imposta.

In materia di IVA, per esempio, sappiamo tutti il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione è il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Occorre fare un esame coordinato di diverse disposizioni contenute nei decreti legge citati per conoscere la nuova data di scadenza che, per quest’anno, corrisponde al 30 giugno.

Ma se per la data della presentazione siamo riusciti a trovare una risposta abbastanza condivisa da tutti attraverso una non difficilissima interpretazione dell’articolo 62 del D.L. 18 del 17 marzo (che ha spostato al 30 giugno tutti gli adempimenti fiscali diversi dai versamenti), non si può dire altrettanto per i versamenti dell’IVA a saldo 2019.

Sappiamo, al riguardo, che la data di scadenza ordinaria è il 16 marzo.

Ma il Decreto Legge n.18 del 17 marzo scorso, all’articolo 60, ha rinviato al 20 marzo 2020 tutti i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Quindi, anche per il versamento dell’IVA a saldo 2019 la scadenza del 16 marzo è stata spostata di soli quattro giorni. Poi, però, l’articolo 21 del D.L. 23 del l’8 marzo, ha allungato il termine, prorogando la scadenza dei versamenti fino al 16 aprile (venti giorni in totale).

Per la verità l’articolo 61 dello stesso decreto legge ha rinviato i versamenti, anche quelli IVA, al 31 Maggio, data ulteriormente prorogata al 19 settembre 2020 dall’articolo 126 del D.L. 34 del 19 maggio, ma subordinando tale agevolazione all’esistenza di specifiche condizioni (mutate in sede di pubblicazione delle diverse disposizioni) di ammontare di ricavi realizzati e di “scostamento di fatturato”.

Ed allora, ferma restando la proroga del versamento del saldo IVA 2019 prima al 20 marzo e poi al 16 aprile 2020, sorgono seri dubbi sulla possibilità di applicazione della diversa tipologia di proroga contenuta nell’originario articolo 62 del D.L. 18, modificato dall’articolo 18 del D.L. 23 e, più recentemente, dall’articolo 126 del D.L. 34.

Intanto perché non tutti i contribuenti si trovano nelle condizioni per fruire della sospensione. Poi, e forse principalmente, per il semplice fatto che l’articolo 18 concedeva la sospensione dei versamenti in autoliquidazione per i soli mesi di aprile e maggio 2020.

Ma ricordiamoci che la scadenza normale del versamento del saldo IVA è il giorno 16 marzo.

Non pare sia possibile affermare, quindi, senza timore di sbagliare rischiando la sanzione nella misura del 30%, che il rinvio della scadenza del 16 marzo, prima al 16 aprile (D.L. 23), e poi al 16 settembre 2020 (D.L. 34), possa essere considerato tale da potere ritenere anche la scadenza ordinaria del pagamento dell’IVA annuale compresa (recuperata, seppure “a condizioni”) nella “finestra” prevista dal nuovo articolo 126.

Sembrerebbe di no.

Si può solo versare il saldo IVA allineandolo alle imposte dirette, ossia con le scadenze di giugno e di luglio, ma maggiorando la somma dovuta dello 0,40% in caso di pagamento a giugno, e di altro 0,40% in caso di pagamento a luglio.

E’possibile, inoltre, versare quanto dovuto a rate (massimo 9 rate mensili con scadenza il 16 di ogni mese), con la maggiorazione dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese successiva al mese di marzo (oppure di aprile ?).

Quello ora citato è solo un esempio della confusione fiscale legata alla pandemia.

Grande confusione, infatti, esiste pure in altre “zone” del provvedimento, come nel caso del pagamento delle somme dovute in caso di “comunicazioni di irregolarità” ai sensi degli articoli cli 36 bis, 36 ter del D.P.R. 600/73 e 54 bis del D.P.R. 633/72.

Speriamo, comunque, che, o con la legge di conversione del Decreto legge 34 del 19 maggio, oppure attraverso un’altra disposizione ad hoc, anche queste incertezze vengano chiarite, sperando, tuttavia, che non solo vengano riviste, alla luce delle effettive esigenze di liquidità dei contribuenti economicamente colpiti dalla pandemia, nuove e più comode scadenze, ma principalmente che queste nuove scadenze vengano indicate ai cittadini in modo chiaro, al fine di evitare confusione che, come è ben noto, in questo caso aggrava la già difficilissima situazione emergenziale del momento, e che, più in generale, fa diminuire terribilmente la ”tax compliance”, con il conseguente aumento dell’evasione fiscale.


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