CATANIA – Comune condannato per il mancato affidamento del servizio riscossioni. Lo scrive nero su bianco il Tar di Catania nella sentenza dello scorso 26 febbraio 2018 nella quale accoglie il ricorso presentato da Area Riscossioni Spa, difeso dall’avvocato Piero Carmelo Russo e dall’avvocato Francesco Stallone, condannando Palazzo degli Elefanti a un risarcimento da centinaia di migliaia di euro. Che qualcosa non fosse chiaro nell’affidamento in proroga del servizio di riscossione, affidato alla Engineering spa, era stato evidenziato da LiveSiciliaCatania i cui articoli sono infatti finiti agli atti. In particolare, quello dello scorso 12 gennaio 2017 nel quale è lo stesso ragioniere generale Massimo Rosso ad ammettere, definendola legittima, la proroga stessa.
Ma procediamo con ordine. E’ il 2013 quando Area Riscossioni spa si aggiudica la gara d’appalto, battendo l’Engineering che, fino a quel momento aveva svolto il servizio e che ricorre contro l’aggiudicazione. Con provvedimento del 10 febbraio 2014, il Comune revoca l’aggiudicazione ad Area Riscossioni, asserendo di voler svolgere le attività con personale interno in attesa che venga stabilito il vincitore. Area Riscossioni impugna il provvedimento di revoca, avviando un giudizio, definito soltanto lo scorso 26 febbraio quando il Tar, accogliendolo, annulla il provvedimento e condanna Palazzo degli Elefanti.
Una vittoria arrivata dopo anni e nella quale quanto pubblicato su questo giornale ha un peso non indifferente nell’evidenziare come, a dispetto di quanto asserito in precedenza, il Comune aveva affidato in proroga il servizio di riscossione proprio all’Engineering: una proroga che vale, nel bilancio di previsione 2015-2017, la somma di € 1.400.000.
Nella sentenza i giudici infatti sottolineano come, a dispetto di quanto affermato dal Comune di Catania, il servizio non è stato svolto dal personale interno bensì dalla vecchia società che si occupava del servizio alla quale è stata prorogata l’affidamento. Né Palazzo degli Elefanti ha mai replicato diversamente. “Invero – si legge nella sentenza – il Comune non ha ottemperato alla richiesta di chiarimenti di questa sezione, formulata con ordinanza emessa la pubblica udienza del 5 aprile 2017 dopo che, durante la discussione della causa, Area Riscossione aveva comunicato di aver appreso notizie di stampa che il servizio che il Comune ha dichiarato di aver svolto in proprio sarebbe stato svolto invece dalle Engineering, la quale aveva continuato ad operare in regime di prorogatio”. E ancora “la ricorrente ha depositato i relativi articoli di stampa, ma il Comune nulla controdedotto sul punto, né attraverso la presentazione di memorie In vista dell’udienza di trattazione, né attraverso la discussione in udienza”.
Insomma, “Nel merito – scrive il TAR – il ricorso è fondato. Invero – si legge ancora – nel caso di specie, la proroga in capo al Engineering del servizio per il quale il ricorrente si era aggiudicata la gara, non è stato negato dal Comune di Catania che non ha neanche ottemperato agli incombenti istruttori ordinati da questa Sezione, per avere chiarimenti su tale specifico fatto. Deve dunque ritenersi – scrivono i giudici – che il servizio per il quale Area Riscossioni si era aggiudicata la gara si è stato espletato non dal Comune direttamente con proprio personale dipendente, ma dalla Engineering in regime di proroga, risultando così smentite e inesistenti le ragioni rappresentate dal Comune di Catania a fondamento della revoca impugnata”.
Da qui l’illegittimità della revoca, la fondatezza del ricorso e la conseguente condanna del Comune. L’ammontare del risarcimento del danno imposto a Palazzo degli Elefanti, non viene però quantificata nella sentenza, dove viene riportato che l’ammontare non potrà superare il 10 per cento del valore dell’offerta. Ma è facile ipotizzare che si tratti di centinaia di migliaia di euro, dato il valore dell’appalto. In particolare, sulla base di un calcolo approssimativo, il valore potrebbe essere in ordine ai 400 mila euro per il solo lucro cessante. O forse di più, dato il fatto che, il Comune è stato condannato a risarcire, oltre le spese processuali, il danno curriculare e la rivalutazione monetaria degli indici Istat trattandosi di debito di valore.
LE PRECISAZIONI DEL RAGIONIERE GENERALE. “Il ragioniere generale Massimo Rosso precisa che la sentenza del Tar non ha alcun rapporto con l’affidamento della riscossione a Municipia spa. Quest’ultima inoltre, così come la revoca dell’affidamento sanzionata dal Tribunale amministrativo regionale, non riguarda l’Amministrazione Bianco, bensì la precedente amministrazione essendo antecedente al 2013″.