ROMA – Il maggior gettito tributario riscosso nell’anno 2013 in Sicilia sulla base del decreto-legge 43/2013 non poteva essere riservato allo Stato e usato per incrementare un fondo destinato ad interventi strutturali di politica economica. E’ quanto stabilisce una sentenza della Corte costituzionale, che ha accolto, ma solo in parte, un ricorso della Regione Sicilia contro l’art. 7-bis del decreto. La norma contiene disposizioni finalizzate a diversi scopi, tra cui il rilancio dell’area industriale di Piombino, il contrasto delle emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate dell’Emilia e dell’Abruzzo e per la realizzazione degli interventi per Expo 2015. E oltre a prevedere la concessione di contributi ai privati per la ricostruzione e l’incremento del fondo istituito nel 2004 per interventi strutturali di politica economica, dispone che gli oneri derivanti da tali misure siano coperte da un aumento dell’entità dell’imposta fissa di bollo che da 1,81 euro e 14,62 euro passa, rispettivamente, a 2 e a 16 euro.
La Regione ha lamentato una violazione del principio di collaborazione e una violazione del proprio statuto, perché, a suo avviso, le disposizioni impugnate destinerebbero illegittimamente per il periodo 2013-2019 il gettito della rideterminata imposta fissa di bollo alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti dello Stato specificate nelle legge stessa, trattandosi di tributo di spettanza regionale. Con la sentenza n. 144, relatore il giudice Giuliano Amato, la Consulta ha respinto alcuni rilievi, in particolare quello secondo cui la rideterminazione dell’imposta fissa di bollo non sarebbe riconducibile al concetto di nuova entrata tributaria; quello in base al quale la Regione lamentava l’assenza di una clausola di salvaguardia per la regioni a statuto speciale; quello che relativo ravvisava una violazione nella destinazione della nuova entrata alla concessione di contributi statali a privati per la ricostruzione di edifici distrutti o danneggiati dal sisma. La corte ha invece accolto la questione di legittimità relativa alla destinazione del maggior gettito 2013 all’incremento di un fondo istituito per interventi strutturali di politica economica, perché questa destinazione “identificandosi con le finalità generali di istituzione del fondo stesso al cui incremento è volta, non può considerarsi specifica’. E ciò “rende quindi la devoluzione erariale del maggior gettito non conforme allo statuto speciale ed alle relative norme di attuazione”.