Trattativa Stato-mafia, la Cassazione: "Indizi privi di certezza"

Stato-mafia, le motivazioni della Cassazione: “Indizi privi di certezza”

Confermate le assoluzioni per gli ex Ros Mori, Subranni, De Donno

PALERMO – Le parole della Cassazione sono trancianti. Credere nella trattativa Stato-mafia, così come descritta in anni di inchieste e processi, è stato un salto in avanti, un azzardo innanzitutto in punto di diritto.

La Corte di Assise di appello ha “invertito i poli del ragionamento indiziario” in quanto “l’esclusione di possibili ipotesi alternative non può supplire alla carenza di certezza dell’indizio”. La Corte di secondo grado “non ha osservato il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio quale metodo di accertamento del fatto”. Con queste motivazioni gli ‘ermellini’ hanno confermato, nei mesi scorsi, l’assoluzione degli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno e per l’ex parlamentare Marcello Dell’Utri.

Ritiene la Cassazione che “la motivazione della sentenza impugnata evidenzi la strutturale inidoneità della condotta degli ufficiali del Ros a integrare, già sotto li profilo oggettivo, una forma penalmente rilevante di istigazione o di determinazione alla commissione del reato di minaccia ad un corpo politico commesso dai vertici di ‘Cosa nostra’”.

“Invero, la mera apertura di un’interlocuzione con i vertici di ‘Cosa nostra’ non può ritenersi essere stata idonea ‘ex se’ a determinare i vertici dell’organizzazione criminale a minacciare il Governo – si legge ancora – in quanto questo assunto, argomentato nella sentenza impugnata come autoevidente, non è fondato su alcuno specifico dato probatorio, né argomentato sulla base di consolidate massime di esperienza”.

Mori e De Donno si attivarono per agganciare don Vito Ciancimino, ex sindaco mafioso di Palermo. Con ciò finirono per veicolare o addirittura favorire la minaccia mafiosa come ha sostenuto per anni la Procura di Palermo? La loro iniziativa “per quanto accertato dalla sentenza impugnata, era, infatti, volta a comprendere le condizioni per la cessazione degli omicidi e delle stragi da parte di ‘Cosa nostra’ e la ricerca dell’apertura di un dialogo, sia pure con una spietata organizzazione criminale – sottolineano i supremi giudici – non può assumere la valenza obiettiva, sulla base di un inammissibile automatismo probatorio, di una istigazione a minacciare lo Stato”.

Al contrario “nella ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, l’iniziativa degli alti ufficiali del Ros era, infatti, intesa non già a indurre Cosa nostra a rivolgere minacce al Governo bensì al perseguimento dell’obiettivo contrario di far cessare la stagione stragista, cercando di comprendere se le eventuali condizioni poste da quest’ultima potessero o meno essere considerate nella prospettiva di prevenzione di ulteriori attacchi criminali. Nella loro azione, infatti, Mori, Subranni e De Donno miravano al contempo alla ‘contestuale decapitazione dell’ala stragista o militarista mediante la cattura dei suoi esponenti, come di seguito avvenuto il 15 gennaio 1993 con l’arresto di Salvatore Rina. Vi è, dunque, per quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, un’insanabile contraddizione logica tra l’elemento soggettivo che animava i tre ufficiali del Ros nell’interlocuzione con i vertici mafiosi e il riconoscimento di una obiettiva valenza agevolatrice della minaccia mafiosa della loro condotta”.

“Pertanto, una volta escluso, in quanto non provato oltre ogni ragionevole dubbio, che gli ufficiali del Ros abbiano riferito la minaccia mafiosa ad esponenti dell’autorità di governo, dalla sentenza impugnata risulta che i medesimi si sono limitati a ricevere la minaccia mafiosa, senza sollecitarla, né rafforzare l’altrui intento criminoso – concludono i supremi giudici che hanno assolto gli ex vertici dei Ros con la formula ‘per non aver commesso il fatto'”.

Sul fronte politico “entrambe le sentenze di merito concordano nell’escludere che le iniziative legislative del Governo e del partito di Forza Italia furono determinate o condizionate dalla minaccia mafiosa, in quanto costituirono libera espressione delle ragioni ideali di tale movimento, ‘che, per risalente asserita vocazione garantista’, da tempo si battevano contro alcuni provvedimenti adottati in funzione antimafia dai precedenti Governi”.

Secondo la ricostruzione dell’accusa “la minaccia mafiosa sarebbe stata rivolta al Governo da Brusca e Bagarella, con ‘intermediazione di Mangano, ma Dell’Utri si sarebbe limitato solo a riceverla, senza sollecitarla, agevolarla, divulgarla in alcun modo a esponenti di governo o, comunque, concorrere in alcun modo alla condotta di reato”, sottolineano i supremi giudici.

“Fermo restando il riconoscimento per l’impegno profuso nell’attività istruttoria dai giudici di merito, deve, tuttavia, rilevarsi che la sentenza impugnata, e ancor più marcatamente quella di primo grado, hanno, invero, optato per un modello di ricostruzione del fatto penalmente rilevante condotto secondo un approccio metodologico di stampo storiografico – si legge -. Tuttavia, anche quando oggetto del processo penale siano accadimenti di rilievo storico o politico, e, dunque, connotati da una genesi complessa e multifattoriale, l’accertamento del giudice penale non muta la sua natura, la sua funzione e il suo statuto garantistico, indefettibile sul piano costituzionale”.

La trama di entrambe le sentenze di merito, pur muovendo dal corretto rilievo che la cosiddetta “trattativa Stato-Mafia” non costituisce di per sé reato, in quanto condotta non punita dalla legislazione penale, è tuttavia, monopolizzata dal tema dei contatti intercorsi, successivamente alla strage di Capaci, tra esponenti del Ros e quelli della associazione mafiosa denominata “cosa nostra” e dall’accertamento dello sviluppo degli stessi negli anni successivi, riservando un rilievo proporzionalmente minimale alle condotte contestate di minaccia al Governo – scrivono i supremi giudici – Tale marcata discrasia tra imputazione e oggetto principale dell’accertamento processuale ha, inoltre, determinato un’eccessiva dilatazione delle motivazioni delle sentenze, che hanno assunto, sia in primo, che in secondo grado, una mole imponente (5237 pagine in primo e 2971 pagine in secondo grado), tale da offuscare le ragioni della decisione e rendere le linee argomentative di difficile identificazione e interpretazione”.


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