PALERMO – Ha vinto il concorso di addetto all’ufficio del processo ma, essendo risultata ultima in graduatoria tra i vincitori, ha dovuto difendersi dalle impugnative di chi è arrivato dopo di lei. E per farlo ha dovuto comunque fare ricorso per vedersi riconosciuto un punteggio aggiuntivo che le era stato negato. A metterla in salvo dai ricorsi altrui è arrivata così la decisione del Tar Lazio.
Protagonista del caso una giovane palermitana, difesa dagli avvocati Massimo Petrucci e Adele Saito, rispettivamente managing partner e associate di Slp Legal Consulting. La donna è tra i vincitori per il posto negli uffici amministrativi della Corte d’appello di Palermo; ha partecipato infatti al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato di 8.171 addetti all’ufficio del processo.
Il fatto che fosse arrivata ultima si era trasformato però in un campo minato di ricorsi da parte di tutti coloro che non erano riusciti ad entrare. La prassi, infatti, vuole che quando si impugna una graduatoria si notifichi il ricorso anche alla parte controinteressata: a chi per un eventuale correzione potrebbe perdere l’assunzione.
Per tutelarsi quindi la protagonista del caso ha fatto ricorso a sua volta. Ha così adito il Tar per vedersi riconoscere un punteggio aggiuntivo non attribuitole in sede di valutazione dei titoli e posizionarsi in graduatoria in modo tale da scongiurare il superamento da parte degli altri ricorrenti.
Come riporta la sentenza, la commissione valutatrice non aveva attribuito un maggior punteggio alla laurea “vecchio ordinamento” che costituisce “un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale”. La commissione valutatrice, dunque, ha sbagliato a equiparare la laurea “vecchio ordinamento” alla triennale. Avrebbe dovuto invece riconoscere alla candidata ulteriori due punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l’accesso.
Esprimono soddisfazione i difensori. “In casi analoghi a quello della nostra cliente, e con pronunce di poco antecedenti – commentano Petrucci e Saito – la stessa sezione del Tribunale aveva rigettato le domande disconoscendo il diritto al punteggio aggiuntivo”.