CATANIA – Il diritto alla genitorialità non può essere sacrificato sulla base di motivazioni generiche. È quanto stabilito oggi dalla Terza sezione del Tar Sicilia Catania che ha accolto il ricorso di un agente scelto di Polizia penitenziaria, in servizio presso nella casa circondariale di Caltagirone, il quale aveva richiesto l’assegnazione temporanea triennale a Gela per potersi ricongiungere al figlio di tre anni.
Il ministero della Giustizia aveva opposto un netto rifiuto, basandosi sulla carenza di organico a Caltagirone (scopertura del 10%) e sul fatto che la distanza tra le due sedi fosse di soli 38 chilometri, ritenuti “percorribili quotidianamente”.
La tesi della difesa
Assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, l’agente ha contestato le argomentazioni ministeriali, evidenziando che a Gela la carenza di personale è ben più grave (oltre il 30%) rispetto a quella di provenienza, rendendo illogico il diniego basato su esigenze di organico.
I giudici amministrativi (presidente Aurora Lento, estensore Daniele Profili) hanno condiviso le tesi degli avvocati Rubino e Impiduglia. Hanno rivelato come l’amministrazione penitenziaria avesse omesso di valutare le memorie prodotte dal lavoratore. E si sarebbe limitata a ribadire le proprie posizioni senza una reale valutazione delle osservazioni fornite.
Aggiungendo che la legge (l’art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001) non stabilisce una distanza minima per l’assegnazione temporanea del lavoratore. E che l’assegnazione a Gela – con una rilevante scopertura del 30% – non danneggerebbe l’interesse pubblico ma contribuirebbe a lenire una carenza più marcata.

