CATANIA – L’indennità di fine rapporto deve essere riconosciuta anche per il periodo di servizio svolto prima dell’immissione in ruolo. Lo ha stabilito il Tribunale del lavoro di Catania con una sentenza del 30 marzo scorso.
La sentenza del tribunale di Catania sul Tfs
Il caso riguarda una lavoratrice che aveva prestato servizio dal 1979. Prima presso un patronato scolastico e successivamente in un Comune della provincia etnea, senza soluzione di continuità fino al pensionamento. Tuttavia, ai fini del calcolo del Tfs, era stato considerato soltanto il periodo successivo all’ingresso in ruolo, a partire dal 1984.
Cos’è il Trattamento di fine servizio
Il Tfs, acronimo di Trattamento di fine servizio, è la somma che spetta ai dipendenti pubblici al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta di una sorta di liquidazione, calcolata sulla base degli anni di servizio e della retribuzione percepita. Con l’obiettivo di garantire una tutela economica al termine della carriera lavorativa.
Assistita dagli avvocati Luigi Randazzo e Benedetta Saraceno, la ricorrente ha impugnato la decisione, richiamando anche i principi sanciti dalla Corte Costituzionale. Che già nel 1986 aveva dichiarato illegittima l’esclusione dell’indennità per il servizio non di ruolo in caso di successiva stabilizzazione.
Le valutazioni del giudice
Il giudice del lavoro Umberto Zingales ha evidenziato come – a seguito della soppressione dei patronati scolastici – le funzioni e i rapporti siano stati trasferiti ai Comuni. Determinando, di fatto, la continuità del rapporto di lavoro. E dando ragione, quindi, alla lavoratrice etnea.

