Traffico di cocaina nella zona jonica |Blitz Bingo, gli esiti del Riesame - Live Sicilia

Traffico di cocaina nella zona jonica |Blitz Bingo, gli esiti del Riesame

Regge parzialmente l'impianto accusatorio della Procura di Catania.

l'indagine dei carabinieri
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CATANIA. Sono sei su otto le ordinanze di custodia cautelare, emesse nell’ambito dell’operazione antidroga denominata Bingo, annullate dal tribunale del Riesame di Catania. A tornare in libertà oggi Salvatore Platania, Alfio Bonarrigo, Giuseppe Biondi, Leonardo Cardillo, Tiziano Russo e Salvatore Calì, quest’ultimo detenuto ai domiciliari. Confermata, invece, l’ordinanza per Alessandro Liotta, ritenuto il capo promotore dell’associazione, e per Fabio Alfio Pagano, a quest’ultimo però sono stati concessi i domiciliari. Al centro dell’inchiesta, avviata nel 2014, una fiorente attività di spaccio di stupefacenti, principalmente marijuana e cocaina, nel comprensorio ionico. A gestirlo, secondo l’accusa, due sotto gruppi, uno guidato da Salvatore Platania, con l’aiuto di Alfio Bonarrigo, ed il secondo da Fabio Alfio Pagano, con l’ausilio di Tiziano Russo. In alto a guidare gli affari ci sarebbe stato Alessandro Liotta.

Non così per i giudici del Riesame che, almeno in riferimento al presunto sodalizio guidato da Platania, hanno posto seri dubbi sull’impianto accusatorio, accogliendo l’istanza del difensore di fiducia Salvo Leotta e ritenendo insussistenti i gravi indizi a carico dell’indagato, in ordine all’accusa di associazione. “Dagli scarni elementi sopra riportati – si legge nel provvedimento – può ritenersi al più, che Platania talvolta interagisse con alcuni membri del gruppo facente capo a Liotta, oltre che una reciproca conoscenza dei rispettivi affari illeciti, ma da ciò non è possibile inferire l’esistenza di quello stabile vincolo e di quell’affectio societatis,che sono indispensabili affinché possa discutersi di partecipazione ad un sodalizio ex art.74”. Non solo. Oltre all’assenza dei gravi indizi, non vi sarebbero nemmeno le esigenze cautelari per le altre singole contestazioni di spaccio. “Il tribunale ha accolto le richieste difensive e ha annullato l’ordinanza perché, a nostro avviso – dichiara un soddisfatto Salvo Leotta – mancavano i gravi indizi di colpevolezza per l’associazione, circostanza che è stata confermata anche dal tribunale, che contesta l’impianto accusatorio e ritiene condivisibile l’assunto difensivo. Non abbiamo contestato al momento i singoli episodi di spaccio. Quello che ci interessava adesso – conclude il legale – era dimostrare che il Platania non ha organizzato alcuna associazione”.

Stessa soddisfazione per i difensori di Leonardo Cardillo. “E’ stata fatta valere la nostra argomentazione sulla totale insussistenza dell’associazione. A quanto pare il tribunale, viste alcune delle motivazioni depositate, ha escluso che vi fosse un accordo di tipo associativo ed ha ritenuto di poter quindi scarcerare tutti quelli che erano stati raggiunti dall’accusa di associazione”, commentano all’unisono i legali Massimo Monastra ed Ernesto Pino.

Regge invece l’impianto accusatorio per i presunti appartenenti al gruppo facente capo a Fabio Alfio Pagano. Le scarcerazioni sarebbero conseguenza dell’assenza di esigenze cautelari, visto che le contestazioni risalgono a circa tre anni fa. “In attesa di conoscere le motivazioni del provvedimento – dichiara l’avvocato Claudio Grassi – sono soddisfatto per l’annullamento delle ordinanze dei miei assistiti Giuseppe Biondi e Tiziano Russo”.

Commenta amaramente la decisione del Riesame Enzo Iofrida, avvocato di Liotta, ritenuto dall’accusa a capo dell’associazione. “L’eventuale scarcerazione di Alessandro Liotta avrebbe vanificato del tutto mesi di attività investigativa – dichiara Iofrida – Evidentemente sarebbe stato troppo. Certo mi viene difficile pensare che un’associazione finalizzata allo spaccio, a questo punto,  possa essere ritenuta sussistente o che le esigenze cautelari sussistano soltanto nei confronti del mio assistito. La lettura e lo studio delle motivazioni mi farà comprendere le ragioni per le quali il Riesame ha ritenuto di confermare la misura. Considerate nell’insieme le decisioni del Tribunale del Riesame – conclude l’avvocato – posso solo affermare che il costrutto accusatorio non avendo retto per i coindagati non poteva e non può reggere nei confronti di un singolo, a prescindere dal ruolo. Vedremo la cassazione cosa ne penserà”.

 


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