Con l’articolo pubblicato il 22 dicembre su LiveSicilia, intitolato “La precisazione dell’Ati: “Non vi è condanna per inadempimento”, l’ATI di Catania (Autorità territoriale idrica) sostiene che, nonostante le pronunce del CGA nn. 1033 e 1037 del 2021, d’un canto, non vi sarebbe certezza sulla validità della Convenzione di gestione (del contratto, n.d.r.) stipulata con la SIE, e dall’altro, non vi sarebbe “condanna all’adempimento nei confronti del Consorzio ATO o dell’ATI …”.
Le dichiarazioni dell’ATI non sono condivisibili, considerato il contenuto chiaro e completo delle sentenze citate.
Ed invero, le dette sentenze del CGA nn. 1033 e 1037, nell’accogliere tutti motivi di ricorso della SIE, hanno inequivocabilmente annullato la delibera n. 8/2010 con la quale il Consorzio ATO, in pretesa esecuzione della sentenza del CGA n. 589/2006, aveva dichiarato l’invalidità della Convenzione di gestione del 24.12.2005.
A loro volta, vieppiù, le sentenze nn. 1034 e 1036 hanno statuito che il Consorzio ATO ha illegittimamente strumentalizzato la sentenza n. 589/2006 per dichiarare la caducazione automatica degli atti di gara e l’invalidità della Convenzione, sebbene quel giudicato non potesse estendersi agli atti di gara, all’aggiudicazione ed alla Convenzione (mai impugnati ed annullati), considerata anche l’assenza nel giudizio dell’aggiudicataria che, quindi, non ha potuto neppure esercitare il suo diritto di difesa.
Conseguentemente, il CGA ha chiarito che la validità e l’efficacia della Convenzione di gestione non possano essere travolte né a seguito dell’assurda teoria della caducazione automatica, né tanto meno a seguito della tesi della mancanza del consenso che era stata solo incidentalmente affermata dal giudice civile.
Il CGA, unico giudice investito del potere di interpretare gli effetti della sentenza 589/2006, con cognizione piena e con effetto di giudicato, ha infatti espressamente detto che “non possa ritenersi, contrarimente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello (e oggetto di ricorso in Cassazione) che la convenzione sia nulla per mancanza del consenso …”.
Il CGA ha, quindi, superato, anche annullando la deliberazione n. 8/2010, l’opinione non più attuale della Corte d’Appello, che comunque è necessario ribadire non è mai stata espressa con efficacia di giudicato per espressa ammissione del giudice civile (il quale ha rigettato pretese dissolutorie del Consorzio ATO rilevando come quest’ultimo “non abbia mai proposto una domanda riconvenzionale e non abbia mai nemmeno chiesto che venga accertata, con efficacia di giudicato, la questione della nullità”).
In altre parole, al di là delle erronee argomentazioni dell’ATI, deve considerarsi che, non esistendo alcun atto o sentenza con efficacia di giudicato che smentisca il CGA, la Convenzione di gestione torna ad essere valida ed efficace.
Il contratto è dunque vigente e ciò è sufficiente perché immediatamente ne consegua un obbligo al suo adempimento, senza che serva alcuna condanna giudiziale ad hoc.
L’ATI, già subentrato al Consorzio ATO, è pertanto obbligato a darne esecuzione.
I Sindaci ed i Consiglieri comunali della Città Metropolitana di Catania, com’è noto, sono in questi giorni chiamati ad assumere decisioni in contrasto con l’obbligo di esecuzione del contratto vigente con la SIE, dunque foriere di possibili ed eventuali gravi responsabilità anche contabili per inottemperanza alle sentenze del CGA, nonché del rischio della conseguente perdita dei finanziamenti relativi al PNRR. Insomma da un eventuale ingiustificato inadempimento potrebbero derivare obblighi risarcitori per centinaia di milioni di euro.
SIE coglie l’occasione per manifestare, ancora una volta, la piena ed incondizionata disponibilità ad un confronto fattivo che consenta di superare i dubbi esistenti, se mai ve ne fossero, e a dare immediata e piena esecuzione al contratto nell’interesse della Comunità.