PALERMO – Il giudice di lavoro di Palermo, con sentenza dello scorso aprile, ha accolto un ricorso presentato da un dipendente dell’Amat (azienda pubblica di trasporto), assistito dal legale Nadia Spallitta, che era stato licenziato in quanto dopo l’assunzione, e dopo i sei mesi del periodo di prova, era accertata la mancanza del diploma di scuola media superiore, requisito previsto dal bando di concorso a cui il ricorrente aveva partecipato.
Amat, la decisione del giudice
Il giudice ha confermato la sostanziale illegittimità di clausole dei bandi di concorso, anche delle società partecipate, che prevedano a pena di esclusione requisiti non essenziali per l’accesso a quel tipo di qualifica. In particolare, non essendo il diploma di scuola media superiore requisito essenziale per l’accesso al ruolo di autista (operatore di esercizio), il giudice ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro e ha condannato l’azienda al pagamento delle retribuzioni maturate durante il periodo di licenziamento e delle spese legali.