Catania, ricorso al Coni per la penalizzazione - Live Sicilia

Catania, ricorso al Coni per la penalizzazione

Il club etneo chiede l'annullamento della penalizzazione
CALCIO - SERIE C
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Il Catania cerca di cancellare la penalizzazione in classifica. La squadra etnea aveva iniziato il campionato con una penalizzazione di 4 punti per via di alcuni ritardi nei pagamenti degli stipendi da parte della vecchia gestione; questa è stata ridotta a -2, ma il club sta cercando di cancellare anche questa.

Proprio per questo motivo il Collegio di Garanzia del Coni ha ricevuto, si legge nella nota, il ricorso da parte del Catania contro la FIGC e la Procura Federale della FIGC e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d’Appello della Figc n. 046/2020-2021, depositata (completa di motivazioni) il 9 novembre 2020 con la quale aveva inflitto al club siciliano le sanzioni della penalizzazione di quattro punti in classifica e dell’ammenda di € 500,00, è stata ridotta la penalizzazione medesima da quattro a due punti, con conferma delle misure punitive residue.

La vicenda trae origine dal deferimento formalizzato dal Procuratore Federale f.f. in data 10 Settembre 2020 a titolo di responsabilità diretta a carico dell’Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della società, sig. Giovanni Luca Rosario Astorina, nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 33, comma 3, del CGS, in relazione allo stesso C.U. FIGC n. 227/A del 18 giugno 2020 ed all’art. 85, lettera C), paragrafo IV, delle NOIF.

La Società Calcio Catania S.p.A. chiede al Collegio di Garanzia, acclarate l’ammissibilità e la fondatezza dei motivi di ricorso, contrariis reiectis, di cassare ed annullare, con (enunziando il principio applicabile) o senza rinvio, la decisione impugnata, nella parte in cui non ha accolto il reclamo proposto, come segue:

– di accertare e dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del CGS CONI, della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC ivi impugnata con la quale è stato solo parzialmente accolto il reclamo proposto dal predetto sodalizio avverso la pronuncia di primo grado del Tribunale Federale Nazionale (che qui ugualmente si impugna, con cui erano state inflitte al club siciliano le sanzioni della penalizzazione di quattro punti in classifica per le inadempienze ad esso ascritte e dell’ammenda di € 500,00 per la contestata recidiva), e, per l’effetto, è stata meramente ridotta la sanzione della penalizzazione da quattro a due punti in classifica, con conferma delle misure punitive residue;

di disporre, accogliendo i motivi di ricorso, l’annullamento, in parte qua, della decisione impugnata, secondo quanto previso dall’art. 62 del CGS CONI, con totale cancellazione delle sanzioni residue (penalizzazione di due punti più ammenda) statuite a carico della ricorrente;

– di annullare e/o riformare, altresì, tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o comunque connessi alla decisione in parola.

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