Concorsi e sottoscrizioni, cosa ha deciso il Consiglio di Stato

Concorsi, cosa ha deciso il Consiglio di Stato sulla ‘sottoscrizione autografa’

Ecco le motivazioni
la sentenza
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ROMA – È valida la domanda di partecipazione a un concorso pubblico anche se priva della sottoscrizione autografa, purché non ci siano dubbi sulla riconducibilità al candidato.

È il motivo di principio espresso dal Consiglio di Stato con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso in appello proposto contro la decisione con la quale il Tar del Lazio respinse l’impugnativa di una partecipante alla procedura per il ruolo di Vice Procuratore Onorario della Procura di Catania.

Concorsi, cosa ha deciso il Consiglio di Stato

L’aspirante magistrato ricorrente aveva subito l’esclusione perché, all’atto di formalizzare online la propria domanda di partecipazione, aveva effettuato l’upload del proprio documento d’identità, ma non aveva provveduto a stampare, firmare e carica il documento con la domanda di partecipazione. Secondo il bando ed il Csm, la domanda priva di sottoscrizione era da considerarsi non presentata e da qui l’esclusione; e il Tar del Lazio confermò questa tesi.

Adesso il Consiglio di Stato, sposando la testi proposta dall’avvocato Santi Delia, ha accolto l’appello affermando che “non è corretto equiparare la mancata trasmissione dell’allegato alla totale assenza della domanda”, e in più sostenendo che è “illegittima la clausola immediatamente espulsiva contenuta nel bando ove interpretata nel senso di escludere a priori la regolarizzazione e la integrazione documentale, in difformità dal principio generale della sanabilità delle mere irregolarità”.

Il caso

In sostanza, secondo i giudici di Palazzo Spada “è risultato che la domanda sia con certezza riferibile alla candidata, avendola ella compilata con l’ausilio delle credenziali a sistema fornitele dall’Amministrazione, e che lo stato della domanda fosse ‘definita’”.

“Ciò consente – scrivono ancora i giudici – di ritenere illegittimo il bando, per manifesta irragionevolezza, sproporzione e violazione del principio di ampia partecipazione, sia nella parte in cui prevede che la mancata allegazione della copia della domanda telematica con firma autografa equivalga a mancata presentazione della stessa, sia nella parte in cui preclude la regolarizzazione mediante ricorso al soccorso istruttorio”.

“Si tratta – commenta l’avvocato Delia – di un importante principio in tema di concorsi pubblici, giacché interesse dell’Amministrazione è individuare i migliori candidati sulla base dei titoli e non quelli che sono stati più attenti a scansionare o collazionare una domanda ove tali titoli siano comunque posseduti”.


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