Lavoratrice disabile discriminata, Seus condannata

Condotta discriminatoria verso una lavoratrice disabile, Seus condannata

Decanter
L'impiegata aveva chiesto di svolgere il proprio lavoro da remoto ma non le è stato permesso
LA SENTENZA
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PALERMO – La sezione lavoro del Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso d’urgenza proposto da R.G., dipendente con disabilità della Seus 118 Sicilia assistita dall’avvocato Sandra Serraino, riconoscendo “la condotta discriminatoria della società e disponendo lo svolgimento dell’attività esclusivamente in modalità da remoto”.

“La lavoratrice – spiega Serraino – aveva chiesto di svolgere attività lavorativa in telelavoro domiciliare o comunque senza obbligo di rientro in presenza, dopo avere già lavorato in passato e per anni da remoto e in modalità agile. Secondo quanto ricostruito nell’ordinanza, la Seus aveva invece previsto rientri settimanali, senza accogliere la richiesta di R.G. né attivare un confronto per individuare soluzioni organizzative compatibili con le condizioni della dipendente”.

Evidenziato il rischio di un pregiudizio

Il Giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti d’urgenza, evidenziando il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile per la salute della lavoratrice, anche alla luce di un recente aggravamento delle condizioni cliniche documentate. Il Tribunale ha richiamato la normativa nazionale, europea ed internazionale in materia di tutela delle persone con disabilità, sottolineando l’obbligo per il datore di lavoro di adottare accomodamenti ragionevoli e di attivare un’interlocuzione effettiva.

Il mancato confronto e il rifiuto della soluzione proposta sono stati qualificati come discriminatori. Accertata la possibilità di svolgere integralmente l’attività da remoto, come già avvenuto in precedenza, il Giudice ha disposto che la prestazione sia resa esclusivamente a distanza, anche in modalità di telelavoro domiciliare. Respinta la richiesta di risarcimento del danno per carenza di prova, mentre Seus 118 Sicilia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.

“Questa Ordinanza afferma con chiarezza che il disinteresse del datore di lavoro alle legittime richieste di accomodamento ragionevole di un lavoratore disabile costituisce una discriminazione. Occorre garantire al lavoratore con disabilità, cosi come rielaborata dal diritto unionale, il godimento dei diritti su base di uguaglianza, per una significativa inclusione lavorativa ed a tutela della sua salute e della sua dignità” dice l’avvocato.

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