"De Domenico era ineleggibile" | E all'Ars torna Pippo Laccoto - Live Sicilia

“De Domenico era ineleggibile” | E all’Ars torna Pippo Laccoto

La decisione del Tribunale. Ma De Domenico annuncia appello: "Resterò al mio posto".

La decisione attesa è arrivata. Franco De Domenico era ineleggibile all’Ars secondo i magistrati. E deve lasciar posto all’Ars sui banchi del Pd a Pippo Laccoto, che rientrerà a Palazzo dei Normanni. Il tribunale di Palermo ha accolto le ragioni dei ricorrenti, difesi dagli avvocati Salvatore e Luigi Raimondi , Antonio Sardegna, a cui si è aggiunto il legale di Laccoto Natale Bonfiglio, e ha sancito l’ineleggibilità di De Domenico, che all’epoca della sua elezione era direttore generale dell’Università di Messina. E poiché l’ateneo è destinatario di finanziamenti regionali questo poneva il candidato del Pd in una condizione di ineleggibilità. De Domenico aveva obiettato tra l’altro di essersi messo in aspettativa.

Il procedimento si era arrestato per una questione sollevata davanti alla Consulta che si è pronunciata nei mesi scorsi in modo sfavorevole a De Domenico. Il Tribunale con ordinanza ha dunque sostituito De Domenico con il primo dei non eletti per il Pd a Messina, il settantenne Pippo Laccoto, già deputato regionale in tre legislature (con Margherita e Pd) e condannato De Domenico alla rifusione delle spese processuali.

De Domenico commenta: “In merito alla sentenza di primo grado che attiene alla mia pretesa ineleggibilità, al fine di evitare fraintendimenti sul relativo contenuto e sulla sua immediata efficacia, intendo precisare quanto segue: “Prendo atto della sentenza del Tribunale di Palermo e non intendo commentarla, perché ritengo che le decisioni delle istituzioni giudiziarie vadano rispettate. Tuttavia proprio nel rispetto dei valori istituzionali, nella convinzione della legittimita del mio percorso e della correttezza delle mie ragioni, proporrò appello. Evidenzio, a tal proposito, come la normativa in materia (D.Lgs n. 150 dell’1 settembre 2011) preveda testualmente all’art. 22 comma 8 che: “L’efficacia esecutiva dell’ordinanza pronunciata dal tribunale è sospesa in pendenza di appello”. Ritengo, pertanto, che la vicenda non sia assolutamente conclusa e finché ciò non avverrà, continuerò a garantire il mio impegno al servizio dei cittadini della mia provincia sui banchi dell’Ars”.


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