E’ notizia di Venerdì 21/6 secondo la quale l’USR della Sicilia ha trasmesso l’esito della ricorrezione degli elaborati (legge 202/2010) dei candidati bocciati nel 2006 agli orali ma, idonei agli scritti.
La notizia (vedi nota USR del 21/06/2013 n.13343) assume una valenza di una certa importanza poichè dopo la bellezza di ben 7 anni la Commissione esaminatrice ha trovato il modo di bocciare su 106 elaborati (già valutati positivamente dalla precedente Commissione) ben 92 (che raddoppiati ,essendo state due prove, fanno 184), facendone validi solo 14. Fra l’altro abbassando notevolmente alcune votazioni e incrementandone soltanto una.
Mi chiedo : ma è mai possibile che la precedente Commissione sia stata così impreparata (un ex Magistrato della Corte dei Conti come Presidente oltre a docenti Universitari) a valutare elaborati (anche con voti alti) che oggi viceversa non approdano nemmeno alla sufficienza ? O, forse, altre motivazioni hanno indotto una simile strage di innocenti ?
Ripercorriamo il lungo e tormentato iter :
– Dicembre 2004 : viene bandito un concorso pubblico per l’assegnazione di 1500 posti come Dirigente scolastico. In Sicilia i posti messi a concorso sono 141. Vengono ammessi per le prove orali sempre in Sicilia 532 candidati su circa 1450 partecipanti. ( Quindi una selezione più che selettiva ) Alle prove orali passano in 426 mentre 106 vengono fermati.(fra l’altro molti con votazioni che oscillavano fra 18 e 20)
– Negli anni che vanno dal 2006 al 2008 si susseguono una valanga di ricorsi, tra i quali due in particolare ottengono l’annullamento del concorso : decisioni n. 477/09 e n.478/09 dei 5/11/2008-25/05/2009 del Consiglio dì Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. L’annullamento viene deciso per collegio imperfetto .
– Nelle more dell’annullamento del concorso alcuni dei 426 dirigenti idonei al concorso avevano già preso servizio in varie scuole.
– Nel Novembre 2010 perveniva un telex da parte dell’USR secondo cui nei giorni 13 e 14 Dicembre le prove scritte si sarebbero dovute rifare per ordine del Commissario ad acta nominato dal Ministero. Anzi no : Viene emanato un ulteriore telex che escludeva il rinnovo delle prove scritte.
– Nel dicembre 2010 il Parlamento emanava la legge 202 secondo cui tutti i partecipanti al concorso annullato venivano suddivisi in tre categorie :
1) I docenti in servizio come dirigenti perché idonei
2) I docenti non in servizio come dirigenti ma idonei
3) I docenti che avendo consegnato i due elaborati scritti avrebbero subito una seconda ricorrezione. Senza specificare però se fra questi dovevano intendersi anche coloro che avevano già superato gli scritti.
– Tolte le prime due categorie che con una semplice relazione sono entrati di diritto nei ruoli, restavano da esaminare nuovamente tutti i restanti candidati sia come ricorrezione degli scritti e sia come valutazione di un esame orale da eseguirsi alla fine di un corso di formazione di almeno sei mesi.
– Nel Novembre 2011 iniziava la ricorrezione escludendo gli elaborati già positivamente valutati nel concorso annullato.
L’USR infatti in un incontro tenutosi il 19/10 2011 con i rappresentanti sindacali precisava che i candidati risultati idonei allo scritto sarebbero entrati di diritto a far parte del corso di formazione, in quanto tale decisione trovava il conforto della nota ministeriale del 14/01/2011 a firma del dott. Chiappetta ,il quale, dichiarava espressamente che i compiti scritti di coloro già dichiarati idonei non dovevano essere ricorretti.
– A Novembre 2012 veniva conclusa la ricorrezione ripescando 51 candidati e dando , quindi, il via al corso di formazione.
– Il 15 Gennaio del 2013 si apre ufficialmente il corso di formazione escludendo i candidati idonei allo scritto del primo concorso. In questa fase nessuna comunicazione ufficiale in tal senso veniva emanata dall’USR lasciando intendere che la categoria dei 106 doveva scomparire nel nulla.
– A questo punto ovviamente ai 106 non restava altro che ricorrere a fronte dello scippo perpetrato ; il ricorso veniva giustamente accolto dal TAR Lazio precisando però che la permanenza al corso si sarebbe concretizzata solo con l’esito positivo della ricorrezione degli scritti.
– Quindi attenzione alle date : il ricorso al TAR Lazio ha permesso ai ricorrenti fra i 106 (esattamente 35) di poter frequentare il corso di formazione con la clausola della ricorrezzione. Il corso è iniziato ufficialmente il primo di Marzo ; l’esito della prova scritta ricorretta per i 35 si è avuta a fine Giugno , ovvero ben quattro mesi dopo.
– Risultato finale : dei 106 ne sono stati approvati 14 e 92 sono stati valutati negativamente. Dei 14 approvati soltanto 4 vennero ripescati fra i ricorrenti dei 106.
A questo punto è ovvio sottolineare che
1) I 51 ripescati (Fra l’altro anche funzionari dell’USR,) hanno avuto il vantaggio della ricorrezione, con l’ingresso ad un corso di formazione che invertiva totalmente quanto stabilito dal bando originario , ovvero : prima l’esame scritto e orale e soltanto dopo il corso di formazione.
2) I candidati idonei del concorso annullato hanno avuto validi gli elaborati scritti (senza alcuna ricorrezione) con un ingresso immediato ai ruoli a seguito di un esame pro-forma.
3) Gli unici che avrebbero avuto titolo effettivo ad entrare immediatamente (e non dopo tre anni dall’emanazione della legge 202/2010) al corso di formazione hanno dovuto subire l’umiliazione di una bocciatura a quell’elaborato scritto valutato positivamente nel concorso originario e rimasto tale per ben 7 anni. (per intenderci stiamo parlando anche di gente che nel frattempo ha compiuto fra i 55 ed i 63 anni ed è anche andata in pensione)
Conclusioni :
Se si osservano tutti i vari ricorsi che questa tormentata procedura ha subito ci si accorge che la stragrande maggioranza sono tutti andati a buon fine . Inoltre se analizziamo le percentuali, mentre nel concorso originario ci sono stati il 30% di ammessi all’orale alla ricorrezione la percentuale è scesa al 4,5%. Attenzione : si potrebbe pensare che la Commissione sia stata più rigorosa , ma di questo 4,5% il 95% erano tutti quelli bocciati nella prima valutazione mentre solo il 5% ha rappresentato coloro che erano stati avallati nella prima valutazione. Non è nemmeno da poco il fatto che l’anonimato per la ricorrezione dei ricorrenti non sia stata garantita in quanto i relativi elaborati non hanno avuto lo stesso e contemporaneo imbustamento degli altri.
Che cosa significa tutto ciò lo lascio decidere a chi ha avuto la pazienza di leggere e riflettere sui fatti accaduti ………..
Prof. Ing. Salvatore Borgese + i docenti esclusi dal corso di formazione