Gli indipendentisti siciliani: abolire le prefetture, ma il Tar dice no - Live Sicilia

Gli indipendentisti siciliani: abolire le prefetture, ma il Tar dice no

I giudici amministrativi bocciano il ricorso presentato dal Mias
PALERMO
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PALERMO – Il movimento per l’indipendenza e l’autonomia della Sicilia (Mias) ha presentato un ricorso al Tar di Palermo per abolire le prefetture dando piena attuazione dello statuto siciliano sancite da regio decreto del 1946 convertito nella legge costituzionale del 1948. Veniva anche chiesto di sottrarre qualsiasi funzione in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza attribuite al presidente della Regione e agli assessori regionali.

Il movimento si è costituito il 18 marzo del 2021 e ha come finalità l’applicazione integrale dell’originario statuto della Regione. Tra i punti centrali c’è proprio l’abolizione delle prefetture visto che l’articolo 15 dello Statuto prevede che “le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano (e quindi anche le prefetture) sono soppressi nell’ambito della Regione Siciliana”.

Questa prima battaglia è stata persa. I giudici della prima sezione del Tar Palermo presieduti da Salvatore Veneziano hanno respinto il ricorso. Come si legge nella sentenza i giudici affermano che “costituisce dato troncante, ai fini della inammissibilità, ma anche della sostanziale infondatezza della prospettazione, la circostanza che l’articolo 15, primo comma, dello Statuto speciale, nel fare riferimento alla soppressione nell’ambito della Regione Siciliana delle circoscrizioni provinciali e, con esse degli organi ed enti pubblici che ne derivano, non attiene in alcun modo agli organi intesi come ripartizione di decentramento statale; decentramento, che ha la sua base costituzionale nell’articolo 114 della Costituzione”.

In merito all’ordine pubblico affidato al presidente della Regione e agli assessori già il tema era stato al centro di un pronunciamento della corte costituzionale del 2001. “Il Giudice delle leggi si è nuovamente occupato dell’articolo 31 dello Statuto, – prosegue la sentenza – escludendo che il Presidente della Regione Siciliana in base a tale disposizione – che disciplina le peculiari competenze del Presidente in tema di ordine pubblico – possa svolgere le funzioni di provvedere al mantenimento dell’ordine pubblico mediante organi o Uffici regionali, in quanto “la disposizione stabilisce espressamente che tali funzioni debbono essere svolte “a mezzo della Polizia dello Stato”.


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