"I lavoratori vanno reintegrati" | Condannato un ente di formazione - Live Sicilia

“I lavoratori vanno reintegrati” | Condannato un ente di formazione

Nulla è dovuto, invece, dalla Regione ai dipendenti dell'Efal.

La sentenza del tribunale di marsala
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PALERMO – “La sospensione è illegittima e i lavoratori devono tornare al proprio posto”. Il tribunale di Marsala ha parzialmente accolto il ricorso presentato da alcuni dipendenti dell’Efal, l’ente di formazione che a fine 2014 aveva sospeso alcuni lavoratori con contratto a tempo indeterminato e richiesto l’immissione in cassa integrazione in deroga. Una decisione motivata che era stata motivata con la “mancata assunzione da parte dell’amministrazione regionale di un atto di indirizzo sulla terza annualità” e dalla conseguente incertezza sui tempi di emanazione dei decreti di finanziamento. Giustificazione che, però, non ha convinto i giudici che hanno dichiarato l’illegittimità del provvedimento di sospensione e condannato l’Efal a ricollocare in servizio i lavoratori.

“Appare pacifico – si legge nella sentenza – che, per l’anno 2014/2015 l’amministrazione regionale aveva dato il proprio assenso alla prosecuzione delle attività previste” dall’ente anche nella terza annualità. Circostanza che quindi, secondo i giudici, non dimostra “alcuna contrazione dell’attività formativa che potesse giustificare la sospensione dal lavoro”. Non essendovi dunque prova della necessità di ridurre il personale per difetto di attività lavorativa “l’ente – scrivono i giudici – va condannato a ricollocare in servizio i ricorrenti e a corrispondere agli stessi le retribuzioni che costoro avrebbe maturato ove il rapporto non fosse stato sospeso”.

Il tribunale ha, invece, escluso, ogni coinvolgimento nella vicenda della Regione, che era stata chiamata in causa dai lavoratori. È da escludere, secondo i giudici che i dipendenti possano usufruire di azioni giudiziarie dirette nei confronti dell’assessorato alla Formazione per eventuali debiti contratti dagli enti nei loro confronti. E questo, spiega la sentenza, “sia a motivo dell’estraneità dell’amministrazione regionale al rapporto di lavoro, sia per l’estraneità dei lavoratori alle convenzioni stipulate tra ente formatore ed ente finanziatore”.


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