PALERMO – Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con sentenza del 3.04.2023, condividendo le argomentazioni sostenute dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha accolto il ricorso proposto dal Maggiore dell’Esercito C.F. e, per l’effetto, annullando i provvedimenti impugnati e condannando altresì lo Stato Maggiore dell’Esercito al pagamento delle spese processuali.
Era il 2022 quando il Maggiore dell’Esercito C.F., originario di Agrigento, di anni 36, presentava al Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito istanza volta ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all’art. 33, co. 3 della Legge n. 104/1992, al fine di poter assistere un familiare che versava in condizioni di grave disabilità.
A sostegno dell’istanza il Maggiore provvedeva ad illustrare lo stato di grave necessità in cui versava il familiare portatore di handicap, evidenziando, come gli altri familiari, per comprovate ragioni oggettive, non avrebbero potuto prendersi cura del familiare bisognoso di assistenza.
Ciononostante, lo Stato Maggiore dell’Esercito riteneva non meritevole di accoglimento l’istanza presentata dal militare, sostenendo che la concessione dei permessi mensili richiesti doveva considerarsi subordinata alla previa verifica delle esigenze organizzative della P.A. e, che nel caso di specie, detta concessione risultava assolutamente incompatibile con le esigenze organizzative e di servizio dello status di militare.
Ebbene, avverso il provvedimento di diniego il Maggiore dell’Esercito C.F., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR – Palermo.
Il ricorso
A mezzo del ricorso proposto, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, sostenevano l’illegittimità del provvedimento impugnato e, inoltre, rilevavano come nell’ipotesi di permessi mensili retribuiti – ex art. 33 co. 3 L. 104/92 – ove sussistano i presupposti indicati dalla normativa, l’Amministrazione non può negare al lavoratore il diritto di fruire dei giorni di permesso mensile retribuito neppure per ragioni organizzative, in virtù del fatto che tale beneficio costituisce un diritto soggettivo del lavoratore, pubblico o privato, che deve ritenersi compatibile con qualsiasi attività lavorativa, dunque, anche con lo status di militare.
Inoltre, sempre gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, evidenziavano come la normativa di riferimento, a seguito delle recenti modifiche, non ricomprende più tra i requisiti per la concessione del beneficio la continuità e l’esclusività dell’assistenza, ma al contrario ritiene rilevante il requisito del “referente unico” per ciascun soggetto disabile, ovvero del riconoscimento del permesso mensile retribuito a non più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap, non assumendo più rilievo la circostanza che possano esservi anche ulteriori familiari astrattamente idonei a prestare assistenza.
Pertanto, per effetto della predetta sentenza il Maggiore dell’Esercito potrà godere dei permessi mensili per assistere il familiare affetto da grave disabilità.