Incendi, 'occhio' al barbecue: novità nel codice contro i piromani - Live Sicilia

Incendi, ‘occhio’ al barbecue: novità nel codice contro i piromani

Le modifiche non riguardano soltanto i roghi nei boschi

Tra i prodotti normativi estivi ce n’è uno che da una decina di giorni è diventato legge dello Stato: il 9 ottobre, infatti, è stata pubblicata in Gazzetta la legge 137, con la quale si è convertito un decreto-legge, il numero 105 del 10 agosto scorso, dal contenuto multicolore. Era uno zibaldone alquanto indigesto, tra le cui pieghe il lettore vagava dalla salute alla cultura, dal processo penale a quello civile passando per la magistratura, la pubblica amministrazione e, per l’appunto, gli incendi boschivi.

Le modifiche di legge

E proprio qui volevamo arrivare. Forse ispirato dalla puntuale ondata degli incendi che divorano la vegetazione italiana durante la stagione estiva, il legislatore ha sentito il bisogno di ritoccare la norma che più di tutte dovrebbe reprimere la condotta dei piromani: l’articolo 423 bis del codice penale, interamente dedicato alla punizione di chi appicca un incendio su boschi, selve, foreste o vivai forestali sia propri, sia altrui. Al netto del complicato corredo di aggravanti e attenuanti, la pena base non è da poco ed è stata aumentata proprio con il recente intervento di maquillage normativo: da sei a dieci anni nel caso di incendio doloso e da due a cinque anni nell’ipotesi in cui il fatto avvenga per colpa.

‘Occhio’ al barbecue

vignetta incendi

Ma la modifica più interessante è quella che riguarda il cosiddetto “oggetto materiale del reato”, cioè la “cosa” su cui il reo esercita la propria azione (in questo caso incendiaria). Accanto alle foreste adesso compaiono anche le zone di interfaccia urbano-rurale, cioè quei luoghi di congiunzione tra città e campagna. Una specie di zona di confine, insomma. Ci sarebbe da chiedersi come sia venuto in mente al legislatore di soffermarsi su un dettaglio così minuto, e dato che possiamo soltanto azzardare ipotesi, è possibile che l’esigenza sia sorta a causa dell’astuzia di qualche avvocato, il quale – facendo leva sul divieto di analogia in materia penale – avrà magari cavillato sulla natura giuridica dell’incendio che non riguardi né la foresta, né il bosco, né la selva, né il vivaio, ma appunto la terra di mezzo tra l’insediamento urbano e la vegetazione. Quella, per intenderci, spesso prediletta dagli amanti del barbecue. Che da oggi in avanti, per non rovinarsi la digestione (o per non completarla dietro le sbarre), dovranno prestare ancora più attenzione.


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