Isole minori, niente ticket |"Colpirebbe i residenti"

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Per il prefetto Aronica la norma "contrasta con i principi del sistema tributario dello Stato". Secondo il commissario dello Stato, inoltre, lo Statuto "non prevede" che la Regione "possa istituire o autorizzare gli enti locali situati nel proprio territorio ad istituire 'tributi locali'".

Il turismo
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PALERMO – Stop al ticket, fino a un massimo di 5 euro, per chi sbarca nelle isole minori e per chi visita le sommità dei vulcani in Sicilia. La norma, contenuta nella finanziaria approvata dall’Assemblea regionale il primo maggio, é stata impugnata per incostituzionalità dal commissario dello Stato, Carmelo Aronica. “Nonostante l’utilizzo della tipologia ticket di sbarco”, scrive il commissario nella sua relazione, la norma “costituisce un’entrata di evidente natura tributaria, che si caratterizza come prelievo coattivo di ricchezza destinato al soddisfacimento di bisogni pubblici”. “Pur riconoscendo alla Regione la facoltà di istituire tributi propri regionali (art. 36 dello Statuto speciale)”, il commissario sottolinea che la carta statutaria “non prevede che essa possa istituire o autorizzare gli enti locali situati nel proprio territorio ad istituire ‘tributi locali'” e in ogni caso il ticket “appare illegittimo, in quanto contrasta con i principi del sistema tributario dello Stato”. La formulazione della norma, rileva Aronica, “lascia spazio all’ipotesi che il tributo regionale possa anche considerarsi aggiuntivo all’imposta di sbarco, con il conseguente aggravio dell’imposizione di oltre il 400%, dal momento che la norma proposta prevede  che la misura massima del ticket sia di 5 euro”. “Ove poi l’intenzione del legislatore regionale sia quella di elevare l’importo dell’imposta di sbarco vigente fissato nella misura  massima di 1,5 euro anche sotto tale prospettazione – aggiunge – è palese l’illegitimmità della norma in quanto al legislatore regionale non è consentito intervenire sulla disciplina  dei tributi erariali”. Inoltre il ticket “finirebbe con l’applicarsi anche ai soggetti residenti nel comune, ai lavoratori, agli studenti pendolari, nonché ai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l’imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti”.

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