La precisazione dell'Ati: "Non vi è condanna per inadempimento"

La precisazione dell’Ati: “Non vi è condanna per inadempimento”

La lunga nota inviata in redazione.

CATANIA. Riceviamo e pubblichiamo dall’Assemblea territoriale idrica (Ati):

“Con riferimento alle notizie apprese tramite alcuni organi di stampa, secondo le quali vi sarebbe una sentenza che condanna il Consorzio ATO Acque Catania in liquidazione e l’ATI Catania ad affidare il Servizio Idrico Integrato alla SIE S.p.A., al solo fine di precisare il contenuto e la portata delle sentenze del CGA nn. 1033, 1034, 1036 e 1037 pubblicate il 13.12.2021, ed evitare così che possa strumentalmente essere rallentato il procedimento per l’affidamento del SII al gestore unico in house con conseguenti danni patrimoniali ed ambientali per le comunità ricadenti nell’ATO catanese, si rappresenta quanto segue:

Con la sentenza n. 1036 il CGA ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza promosso da SIE nella parte in cui veniva sollecitata l’adozione di chiarimenti per l’ottemperanza della sentenza n. 589/2006, ed infondato nel resto in quanto, al di là delle motivazioni attraverso le quali è stato ricostruito l’articolato quadro delle pronunce susseguitesi nel tempo, la delibera assunta dall’Assemblea del Consorzio ATO Catania n. 8/2010 non risulta posta in essere in violazione del giudicato formatosi.Con sentenza n. 1034 il CGA, con motivazioni analoghe alla predetta sentenza n. 1036/2021, ha dichiarato inammissibile e infondato il ricorso per ottemperanza della stessa sentenza n. 589/2006 proposto dal Comune di Caltagirone ed altri.

Non vi è dunque alcuna condanna all’adempimento nei confronti del Consorzio ATO o dell’Assemblea Territoriale Idrica essendo stati rigettati entrambi i ricorsi per ottemperanza presentati da SIE S.p.A. ed altri.
Con le Sentenze parziali nn. 1033 e 1037 del 13.12.2021, il CGA ha accolto gli appelli proposti da Hydro Catania srl e da SIE Spa avverso le sentenze del TAR Catania nn. 1542 e 1289 del 2021, e sulla scorta dello stesso articolato percorso motivazionale, ha accolto i ricorsi proposti per l’annullamento della delibera assembleare n. 8/2010 (che pertanto è stata annullata in parte qua) ritenendola priva di oggetto laddove afferma di prendere atto dell’avvenuta caducazione di detti atti per effetto della pronuncia n. 589 del 2006.
È stato dunque sancito che tale delibera non era idonea a svolgere la funzione di accertamento in quanto certificava un fatto non avvenuto, cioè la caducazione degli atti amministrativi e negoziali successivi all’annullamento delle deliberazioni avvenuto con sentenza n. 589 del 2006.

Il CGA ha specificato (pag. 19 della sentenza 1037) di aver effettuato la valutazione dei suddetti atti, specie di quelli negoziali (convenzione di gestione), solamente in via incidentale ex art. 8 c.p.a. al fine di poter scrutinare la legittimità della delibera impugnata.
Il CGA dunque, con i limiti di cui all’art. 8 c.p.a., ha affermato di dissentire rispetto alla statuizione della Corte d’Appello di Catania che ha dichiarato la nullità della convenzione di gestione per mancanza di consenso, avendosi, al più, un vizio nella formazione della volontà.
Ciò in quanto l’annullamento delle deliberazioni prodromiche alla pubblicazione del bando di gara determinerebbero un vizio nella formazione del consenso della parte pubblica e non la totale mancanza di volontà. 

Non pare dunque che a seguito delle menzionate pronunce del CGA possa dirsi valida la convenzione di gestione del 24.12.2005,stante l’espresso riferimento all’art. 8 c.p.a. (Il giudiceamministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusivaconoscesenza efficacia di giudicatodi tutte le questionipregiudiziali o incidentali relative a dirittila cui risoluzione sianecessaria per pronunciare sulla questione principale) e le statuizioni contenute nelle sent. n. 139/2016 del 12/01/2016 del Tribunale Civile di Catania e n. 2546/18 del 30.11.2018 della Corte d’Appello di cui si dirà appresso.

Dalle sentenze del CGA sopra menzionate, non deriva neanche un obbligo di consegna degli impianti a SIE S.p.A. in quanto, come espressamente sancito dallo stesso CGA a pag. 64 della Sent. 1037: ”il ricorso in appello non contiene la domanda di condanna all’adempimento”.
Al fine di avere un quadro quanto più possibile chiaro e completo della vicenda, si deve tener presente che, ad oggi, la convenzione di gestione stipulata con S.I.E. S.p.A. il 24.12.2005, è stata ritenutanulla dal Tribunale Civile di Catania con sentenza n. 139/2016 del 12/01/2016 che ha sancito che: “la convenzione mediante cui il Consorzio ATO ha affidato la gestione del servizio idrico integrato alla SIE S.p.A. in data 24.12.2005 è nulla per mancanza di accordo, atteso che le delibere con cui l’ente pubblico ha confermato di affidare alla predetta società mista pubblica-privata la gestione del servizio in questione (ed in cui si sostanzia la volontà dell’ente poi espressa nella convenzione) sono state annullate con sentenza definitiva n. 589/06 emessa dal CGA in data 27.10.2006”.

Tale pronuncia è stata confermata dalla Corte d’Appello di Catania con sent. N. 2546/18 del 30.11.2018 che ha rigettato gli appelli delle controparti ed ha confermato la sentenza di primo grado, esprimendo tra l’altro che: “non si vede come la validità della costituzione di SIE S.p.A. inibisca la dichiarazione di nullità della convenzione non più sorretta dalla volontà dell’altro contraente.”

Avverso tale sentenza è ancora pendente ricorso in Cassazione.
È dunque necessario attendere una pronuncia della Suprema Corte sulla validità della convenzione di gestione del 24.12.2005, e, contrariamente a quanto apparso sugli organi di stampa, non vi è alcuna condanna nei confronti del Consorzio ATO o dell’ATI.
Allo stato dunque, al fine di rispettare le scadenze imposte dalla Comunità Europea e dal Ministero per la transizione ecologica, è opportuno proseguire nel procedimento avviato per l’affidamento del SII al gestore unico in house.
Ove dovesse arrivare una pronuncia definitiva che sancisca la validità della convenzione di gestione con SIE S.p.A., o che dovesse condannare l’EGA a dare esecuzione al contratto di gestione, si adotteranno con immediatezza i provvedimenti consequenziali a tali eventuali pronunce”.


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