La prescrizione di Galioto| Lettera di Diego Cammarata - Live Sicilia

La prescrizione di Galioto| Lettera di Diego Cammarata

L'ex sindaco di Palermo, attraverso una lettera, si esprime sulla prescrizione dell'ex presidente dell'Amia. Ne riportiamo il contenuto in forma integrale.

riportiamo il testo integrale
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2 min di lettura

Vorrei rispettosamente osservare che affermare che il reato nei confronti di Galioto si è prescritto perché io non presentai la querela è una grave inesattezza. Il reato per il quale Galioto è stato processato è previsto dall’articolo 2621 c.c. ed è procedibile d’ufficio. Questa è una ovvia considerazione altrimenti l’azione penale sarebbe stata dichiarata improcedibile essendo la querela, come sapete, una condizione di procedibilità che nulla ha a che vedere con la prescrizione del reato. È un equivoco che ho cercato con pazienza di chiarire tante volte ma vedo senza fortuna. Il reato per il quale è richiesta la querela è quello previsto dal successivo articolo 2622 c.c. ma in quel caso occorre provare che vi siano stati danni patrimoniali alla società, agli azionisti e/o ai creditori e i danni devono essere certi e non presunti. Le due fattispecie hanno natura diversa, la prima disciplina una ipotesi contravvenzionale (procedibile d’ufficio) e la seconda disciplina una ipotesi delittuosa (procedibile a querela di parte). La nozione di danno patrimoniale è tecnica e specifica e non lascia spazio ad interpretazioni diverse. La questione non è di poco conto perché il presupposto della querela, come espressamente affermato dall’Avvocatura Comunale a cui mi rivolsi per avere un parere sulle azioni da proporre a tutela dell’Amministrazione Comunale (confermato dalla copiosa e conforme giurisprudenza citata nel parere), è che il danno patrimoniale non poteva essere presunto “non potendosi ritenere sufficiente la mera presunzione della lesione patrimoniale che è oggetto della verifica giudiziale in corso”.

Il dirigente dell’ufficio società partecipate (nota 18 marzo 2009 Prot.9/ris), ed infine il nuovo collegio sindacale di Amia (verbale del 23 aprile 2009) ai quali chiesi di conoscere “se vi erano danni patrimoniali derivanti dalle operazioni oggetto delle indagini”, convennero tutti “che non era dato rilevare la sussistenza di fatti che potevano far ravvisare a quel momento danni patrimoniali” e quindi che non vi erano gli estremi per proporre la querela per la ipotesi del 2622 c.c.

La querela, ripeto, è una condizione di procedibilità per perseguire un reato e non un mezzo surrettizio per allungare i termini di prescrizione di un altro reato. Il mio dovere era quello di porre in essere le azioni a garanzia del Comune e questo è quello che feci, disponendo comunque la costituzione di parte civile proprio per evitasse che il Comune potesse subire eventuali danni anche di diversa natura.

Avv. Diego Cammarata ex Sindaco di Palermo


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