L'Ars riparte dagli appalti|Ecco le novità del ddl - Live Sicilia

L’Ars riparte dagli appalti|Ecco le novità del ddl

Via libera della commissione Ambiente
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Regole più chiare in materia di appalti, per rendere le procedure più trasparenti ed evitare sprechi. Riparte da qui l’Assemblea regionale siciliana dopo la maratona fatta per approvare i documenti contabili. Gli inquilini di Sala d’Ercole hanno infatti iniziato a “studiare” le proposte di legge che, eliminate dalla Finanziaria, diventano adesso ddl autonomi.
Il disegno di legge che regola gli appalti ha avuto l’ok della commissione Ambiente presieduta da Fabio Mancuso (Pdl) e attende adesso il via libera della commissione Bilancio e del comitato per la qualità delle leggi.

Ventisette gli articoli che ridisegnano la disciplina e diverse le novità introdotte: dall’aggiudicazione degli appalti non più solo secondo il criterio dell’offerta più bassa ma di quella “economicamente più vantaggiosa” all’istituzione di un “Fondo di rotazione” per le spese di progettazione che dovrà essere costituito attraverso i Fondi Fas.

L’articolo 4 prevede la creazione, nell’ambito dell’assessorato regionale delle Infrastrutture,  del “Dipartimento regionale tecnico” che: “esegue la progettazione, la direzione e il collaudo dei lavori di competenza regionale; cura gli adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale; verifica l’osservanza delle norme tecniche di costruzione nella fase realizzativa delle opere, ai fini della sicurezza statica e funzionale dell’opera, e della verifica sismica; fornisce consulenza tecnica agli Enti locali della Regione e, su loro richiesta e nel loro interesse, redige il prezzario unico regionale per le OO.PP. e coordina la Commissione consultiva per la redazione del prezziario unico regionale; assicura il funzionamento della Commissione regionale LL.PP.; esercita le attività ispettive sui lavori su motivata e specifica richiesta degli altri rami dell’Amministrazione regionale”.

Prevista anche una più rigida programmazione dei lavori. Secondo quanto previsto all’articolo 6 infatti “l’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso. Un lavoro può essere inserito nell’elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all’intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intero lavoro. In ogni caso l’amministrazione aggiudicatrice nomina, nell’ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto”.

L’articolo 7 disciplina invece il “Fondo di rotazione per la copertura delle spese di progettazione di interventi finanziabili con risorse regionali e/o extraregionali”. “L’importo del Fondo – si legge nel ddl – è determinato in 200.000 migliaia di euro per l’anno 2011 e 300.000 migliaia di euro per l’anno 2012, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2007 -2013 assegnate alla Regione. Il Governo regionale è autorizzato a operare mediante anticipazione, anche parziale, a valere sul bilancio regionale, compatibilmente con le disponibilità di cassa”.

L’articolo 19 chiarisce i criteri di aggiudicazione dei lavori. “Le stazioni appaltanti ricorrono, rispettivamente: al criterio del prezzo più basso quando l’oggetto del contratto non sia caratterizzato da un particolare valore tecnologico o si svolga secondo procedure largamente standardizzate; al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa quando le caratteristiche oggettive dell’appalto inducano a ritenere prevalenti, ai fini dell’aggiudicazione, uno o più aspetti qualitativi, quali, ad esempio, l’organizzazione del lavoro, le caratteristiche tecniche dei materiali, l’impatto ambientale, la metodologia utilizzata”. Il criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” vale però solo “per gli appalti di lavori di valore superiore alla soglia comunitaria e per gli appalti di forniture di importo pari o superiore a 1.000.000 euro. Il riparto dei parametri da utilizzarsi è così articolato: 30% offerta economica; 60% offerta tecnica; 10% tempi di realizzazione dell’appalto”.
Nella valutazione dell’offerta tecnica almeno un quarto (e non più di un terzo del punteggio complessivo) è attribuito in relazione al costo del lavoro e alla previsione dell’utile di impresa, “determinato, in misura pari al 10% dell’offerta”. “E’ fatta salva – si chiarisce – la possibilità del ricorso al massimo ribasso laddove, sulla base di provvedimento espressamente motivato, quest’ultimo risulti essere, in relazione alla singola gara considerata, più vantaggioso per la stazione appaltante, sotto il profilo della qualità dei lavori realizzati e del rapporto con il prezzo a base d’asta”.

Tra le altre novità l’istituzione dell’Albo unico regionale “ ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal decreto legislativo n. 163/2006”.

E per tutelare la pubblica amministrazione, l’articolo 20 stabilisce che nel caso di un ribasso superiore al 30% l’impresa sarà tenuta a fornire, oltre alle fidejussioni assicurative, altre fidejussioni bancarie per almeno la metà della percentuale eccedente.


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