Il commissario dello Stato ha impugnato gli articoli 11, 14 e 15 del ddl “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, la cosiddetta “legge sugli appalti”, votata all’Ars una settimana fa. L’articolo 11 sulle “opere edilizie di modeste dimensioni” è stato impugnato perché la Regione ha interpretato in maniera “personale” la materia di competenza dei geometri. “La potestà legislativa regionale in materia di professioni – scrive il commissario – deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti e competenze è riservata per il suo carattere necessariamente unitario allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale”. Inoltre la norma censurata nell’individuare l’ambito delle opere edilizie di modesta dimensioni modifica, ampliandole, le competenze dei geometri, in difformità da quanto previsto dalla normativa statale.
L’articolo 14, invece, andrebbe a ledere i principi della libera concorrenza. Per questo il commissario ha impugnato tre differenti commi dell’articolo. Viene infatti previsto dal comma 4 che “la stazione appaltante acquisisce in proprietà l’idea premiata, con l’affidamento al vincitore del concorso di idee, della realizzazione, della progettazione, fino al livello richiesto”. Tale disposizione – scrive il commissario – si pone in contrasto con la normativa nazionale la quale, nel prevedere che la stazione appaltante possa affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione con procedura negoziata senza bando, pone la condizione che tale facoltà sia stata esplicitata nel bando di concorso, condizione questa non contemplata nel comma 4”.
Il riferimento alla possibilità che la stazione appaltante possa acquisire la proprietà dell’idea premiata, il commissario precisa: “L’idea premiata può essere acquisita in proprietà dalla stazione appaltante dietro pagamento di predeterminato premio in denaro, non inferiore all’ 80% della tariffa professionale prevista per il progetto preliminare, a condizione che detta facoltà sia esplicitata ed adeguatamente motivata nel bando”.
Censurata anche la norma che prevede che i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica possano essere acquisiti dal vincitore del concorso successivamente all’espletamento del concorso stesso. “Ulteriore contrasto con la disciplina – scrive il commissario – emerge anche dal disposto del successivo comma 6 che nel prevedere che l’idea premiata, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, deve essere posta a base di un successivo concorso di progettazione di un appalto di servizi di progettazione, esclude che a tale procedura siano ammessi a partecipare i premiati. Tale previsione – aggiunge – pone indebiti ostacoli al principio di concorrenza”.
L’articolo 15, infine, introduce un sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro totalmente difforme da quello previsto dalla normativa nazionale.
Secondo il Commissario, infatti, “L’intervento del legislatore regionale non può ritenersi ammissibile sol perché si riferisce a lavori pubblici sotto soglia comunitaria. La distinzione tra contratti sotto-soglia e sopra-soglia non può essere, di per sé, invocata quale criterio utile ai fini della individuazione dello stesso ambito materiale della tutela della concorrenza. Anche un appalto che si pone al di sotto della rilevanza comunitaria, giustifica l’intervento unitario da parte del legislatore statale”. La disposizione censurata, nel ritenere, ai fini dell’ammissione alle gare per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, sufficiente la sola iscrizione degli operatori economici da almeno un biennio ad albi “configura un sistema di qualificazione regionale a sé stante che invade la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale, le cui norme sono inderogabili anche per le Regioni a Statuto Speciale”.

