CATANIA – Traffico di droga, racket delle estorsioni e associazione mafiosa a Randazzo: sedici persone sono state condannate nel processo “Terra bruciata”, operazione dei Carabinieri che colpì il clan Sangani di Randazzo, affiliato ai Laudani catanesi. Le indagini sono state coordinate dal procuratore aggiunto di Catania Ignazio Fonzo, con il pm d’udienza Alessandro Sorrentino e Assunta Musella.
Le condanne per mafia a Randazzo
La sentenza della quarta sezione penale del tribunale di Catania condanna a 30 anni di carcere Salvatore Sangani e Francesco Sangani. Il primo è emerso nel corso delle indagini come il boss del clan Sangani, mentre il secondo è il figlio di Salvatore e partecipava alle attività criminali.
Condannato a 18 anni di carcere Giovanni Farina, mentre Vincenzo lo Giudice è stato condannato a diciassette anni e sei mesi. Salvatore Crasti Saddeo e Vincenzo Gullotto sono stati condannati entrambi a sedici anni e due mesi di reclusione, mentre dodici anni e quattro mesi sono la condanna ricevuta da Michael Sangani.
Condanna a dieci anni e sei mesi di reclusione per Giuseppe Costanzo Zammataro, mentre ricevono condanne inferiori ai cinque anni Remo Arcarisi (tre anni e quattro mesi, 10 mila euro di sanzione), Marco Crasti Saddeo (due anni e dieci mesi, 10 mila euro di multa), Giuseppe Palermo (due anni di reclusione e 7 mila euro), Salvatore Trizzera (un anno e sei mesi di reclusione).
Ancora, Alfredo Mangione è stato condannato a un anno e tre mesi di reclusione e 2 mila euro di multa; Vincenzo Calà è stato condannato a dieci mesi di reclusione e 1.300 euro di multa; Salvatore Russo è stato condannato a nove mesi di reclusione e 1.200 euro di multa; Michele Camarda è stato condannato a nove mesi di reclusione e 1.200 euro di multa.
Le assoluzioni
Il Tribunale di Catania ha deciso anche otto assoluzioni per alcuni dei reati contestati: Daniele Camarda, Alfredo Mangione, Salvatore Russo, Daniele Lo Giudice sono stati assolti per non avere commesso il fatto; Salvatore Sangani, Francesco Paolo Giordano, Simone Puglia e Rosario Sebastiano Sorbello perché il fatto non sussiste.
Le altre misure
Il Tribunale ha ordinato la sospensione della pena inflitta alle condizioni di legge nei confronti di Michele Camarda, Vincenzo Calà, Giuseppe Palermo e Salvatore Russo.
È stata ordinata l’immediata cessazione della misura cautelare in corso di esecuzione nei confronti di Salvatore Russo, disponendo la sua immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa. È stata inoltre ordinata la formale cessazione di efficacia della misura cautelare in corso di esecuzione nei confronti di Alfredo Mangione, limitatamente al capo 10) dell’imputazione. Similmente, è stata disposta la formale cessazione di efficacia della misura cautelare in corso di esecuzione nei confronti di Salvatore Sangani, limitatamente al capo 7) dell’imputazione.
Salvatore Sangani, Francesco Sangani, Giovanni Farina, Vincenzo Lo Giudice, Michael Sangani, Giuseppe Costanzo Zammataro, Salvatore Crastí Saddeo sono stati dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, nonché legalmente interdetti per il tempo di esecuzione della pena. Gli stessi Salvatore Sangani, Francesco Sangani, Giovanni Farina, Vincenzo Lo Giudice, Michael Sangani, Giuseppe Costanzo Zammataro, Salvatore Crastí Saddeo sono stati dichiarati interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per una durata pari a quella della pena loro inflitta, e incapaci di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di tre anni.
È stata ordinata l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni, a pena espiata, nei confronti di Salvatore Sangani, Francesco Sangani, Giovanni Farina, Vincenzo Lo Giudice, Michael Sangani, Salvatore Crastí Saddeo, Giuseppe Costanzo Zammataro.
Infine, il Tribunale ha condannato l’imputato Salvatore Trazzera al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede dinanzi al giudice civile competente. Salvatore Trazzera è stato anche condannato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile per questo grado di giudizio, liquidate in complessivi 3.307 euro oltre spese generali, IVA e C.P.A., se dovuta come per legge. La richiesta di provvisionale è stata rigettata. Il termine per il deposito della motivazione è stato fissato in novanta giorni, e i termini di custodia cautelare sono stati sospesi durante tale periodo.
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