PALERMO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dal deputato Pdl Giuseppe Milazzo al governatore Rosario Crocetta in merito alla vicenda Srr.
“Lunedì 30 settembre 2013 scade il termine fissato dalla normativa regionale per la liquidazione degli ATO, nella prospettiva di transizione verso il sistema SSR. L’approssimarsi di tale scadenza pone una serie di problematiche connesse alla mancata costituzione della maggior parte delle SSR previste con ciò che ne consegue in termini di gestione del servizio raccolta rifiuti e passaggio del personale. La complessità della situazione è tale che anche la soluzioni da alcuni prospettata come la più comoda, ovverossia la proroga della operatività degli ATO (di cui per adesso non c’è alcuna certezza) non appare sufficiente visto e considerato che gli ATO in liquidazione hanno serissimi problemi di operatività dettati da un lato dagli enormi crediti vantati nei confronti dei comuni e dall’altro dalla impossibilità di operare sul mercato dei fornitori nella condizione di ente in liquidazione (2/3 delle aziende fornitrici non operano con enti in liquidazione con la conseguenza che quelle disponibili a farlo riescono a imporre condizioni di acquisto particolarmente svantaggiose; a ciò si aggiunga la cronica mancanza di liquidità).
Ciò premesso, gli ATO si trovano nella condizione di affrontare la scadenza del 30 settembre in una condizione di totale incertezza che impone loro una seria riflessione a cominciare dalla gestione dei rapporti con il personale. Infatti, in relazione alla previsione di cessazione di ogni attività di raccolta e trasporto rifiuti, secondo quanto previsto dalla normativa regionale, stante quanto previsto dalla normativa in materia di lavoro per la successione di appalto o affidamento di servizi, per quanto attiene la gestione dei rapporti di lavoro in essere si renderà necessario operare come segue.
L’art. 19 comma 7 della legge regionale 9/2010 indica una previsione d’assunzione presso S.R.R. dei lavoratori occupati dalla società d’ambito già in forza al 31 dicembre 2009 previa risoluzione del rapporto di lavoro in essere con la stessa società, prosegue che l’assunzione verrà fatta a parità di condizioni giuridiche ed economiche alla data del 31 dicembre 2009.
Nelle more delle costituzioni delle S.R.R. è stato sottoscritto un accordo quadro collettivo, in data 6 agosto 2013, tra l’Assessorato all’Energia e le OO.SS. con il quale sono stati individuati alcuni criteri di determinazione del personale oggetto di transito, fermo restando che, al fine di garantire il passaggio del personale senza soluzione di continuità, le parti si sarebbero ulteriormente riconvocate entro il 10 settembre c.a.
Orbene, stante il fatto che il quadro normativo regionale di riferimento non appare chiaro sugli effetti della cessazione di attività delle società d’ambito sul personale nè tanto meno risulta esaustivo il contenuto dell’accordo quadro, a parere dello scrivente, gli effetti sul personale della cessazione dell’attività degli ATO vanno ricercati nella normativa in materia di successione di servizi di appalto, nonché da quanto previsto dal ccnl di categoria.
Nei casi in questione non è applicabile la disciplina di licenziamento collettivo ex art. 24 l. 223/91 in quanto tale disciplina è esclusa ex art. 7 comma 4bis d.l. 248/2007 nei casi di successione di appalto, stante la garanzia prevista per il personale normalmente adibito a tale servizio di prosecuzione del rapporto di lavoro ed invarianza del trattamento economico complessivo.
L’art. 6 del ccnl Igiene Ambientale disciplina la materia della successione di appalto/affidamento di servizi prevedendo in capo al cedente, al committente e al cessionario una serie di obblighi contrattuali da cui derivano effetti sul rapporto di lavoro.
Il comma 1 dell’art. 6 prevede che il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante è risolto ex art. 3 l. 604/66 (giustificato motivo oggettivo) nei termini di un preavviso che nelle condizioni in essere è pari a 15 giorni di calendario. I nuovi rapporti di lavoro con l’azienda subentrante verranno effettuati senza periodo di prova con tutto il personale addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza nei 240 giorni precedenti all’inizio della nuova gestione dell’appalto/affidamento e pertanto al 31 dicembre 2012. In tal senso la cessante trasmetterà al committente e alle RSU/RSA un elenco con le indicazioni previste al comma 3 dell’art. 6 del ccnl.
In relazione al fatto che ad oggi non risulta costituita la S.R.R. risulterebbero i Comuni i soggetti committenti a cui inviare l’elenco nominativo di cui sopra in relazione al personale adibito al servizio al 31 dicembre 2013. Appare opportuno inviare ai suddetti Comuni, in relazione a possibili affidamenti dei servizi, un elenco con il personale non direttamente impegnato nelle operazioni di raccolta per servizi intercomunali, gestione di impianti e servizi amministrativi, onde consentire agli stessi di predisporre bandi che consentano l’assorbimento per quota parte del personale residuale.
Per quanto sopra pertanto si ritiene dover procedere:
– Entro il 16 settembre alla predisposizione di una lettera per i lavoratori dipendenti con la quale li si informa della cessazione delle attività in virtù di revoca legale e la conseguente cessazione del rapporto di lavoro con effetto dal 30 settembre, salvo proroga normativa, e successivo passaggio per effetto delle previsioni del suddetto art. 6 del ccnl nonché da quanto previsto dalla legge regionale al nuovo gestore.
– Entro giorno 16 trasmettere elenco nominativo dei lavoratori ordinariamente occupati al 31 dicembre 2013 nei servizi ordinari di igiene ambientale dalla società ad ogni Comune unitamente ad un ulteriore elenco del personale dei servizi intercomunale, degli impianti e dei servizi amministrativi.
– Provvedere ad informare le RSU/RSA e le OO.SS delle attività che la società porrà in essere in ottemperanza alle disposizioni contrattuali e di legge”.
