CATANIA- La domanda è semplice e ce la siamo posti in questi giorni: Stancanelli poteva candidarsi al Parlamento? La risposta è sì. Perchè il decreto legge 18 dicembre 2012 n.223 (CLICCA QUI), elimina le cause di ineleggibilità dell’articolo 7 del decreto n.361 del 1957, secondo il quale gli aspiranti candidati al parlamento devono dimettersi 180 giorni prima della conclusione della legislatura. Per questo, a fine ottobre, si è dimesso il presidente Giuseppe Castiglione.
La stessa legge derogata prevedeva che in caso di scioglimento anticipato delle Camere di oltre 120 giorni, per essere eleggibili i sindaci dei comuni con oltre 20mila abitanti dovevano dimettersi entro 7 giorni dalla pubblicazione del decreto di scioglimento.
Il decreto legge 18 dicembre 2012 n.223, contiene “disposizioni urgenti per le politiche 2013” e prevede che “le cause di ineleggibilità di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento. La data del decreto di scioglimento delle Camere è il 22 dicembre.
Stancanelli aveva, entro oggi 29 dicembre, la possibilità di dimettersi. Cosa che hanno fatto il sindaco di Ancona(QUI) e quello di Sanremo (QUI).
Stancanelli ha scelto di amministrare Catania. Le conseguenze continueremo ad approfondirle su queste colonne, ma la legge testimonia che non ha mentito.