"Nessuna carica istituzionale per i rinviati a giudizio" - Live Sicilia

“Nessuna carica istituzionale per i rinviati a giudizio”

Il ddl della commissione antimafia
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Chi viene rinviato a giudizio per reati di mafia, ma anche estorsione o violenza su minori, non può ricoprire l’incarico di assessore – regionale, provinciale o comunale che sia. E’ quanto prevede il ddl “Norme in materia di incarichi e nomine pubbliche” approvato dalla commissione speciale antimafia dell’Assemblea regionale siciliana, presieduta da Lillo Speziale.

“Il testo – sottolinea Speziale – ha ottenuto il voto favorevole di tutti i componenti della commissione e adesso chiediamo al presidente Cascio di inviarlo con urgenza alla prima commissione, che ha la competenza su questa materia, per esaminarlo. Spero, dal momento che la legge è sostenuta da tutti, che i tempi siano rapidi e che il ddl possa diventare legge per la prima metà del mese di marzo”.

In 14 articoli il disegno di legge mette nero su bianco e fissa limiti precisi a quello che finora era un tema lasciato al libero arbitrio delle singole formazioni politiche. Se il disegno di legge venisse approvato così come licenziato dalla commissione, non potrebbe essere nominato assessore regionale, provinciale o comunale “colui nei confronti del quale sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio di cui all’articolo 429 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti delitti: associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale); associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-bis del codice penale); sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articolo 630 del codice penale); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (legge 26 giugno 1990, n. 162, articolo 14 comma 1); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale); estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo 644 del codice penale); riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (articolo 648-bis e articolo 648-ter del codice penale); omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrino nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso; prostituzione minorile (articolo 600-bis del codice penale); violenza sessuale (articolo 609 bis del codice penale); atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale)”.

Se invece la nomina è già avvenuta, scatta la decadenza e la Regione si costituisce parte civile. I vincoli interessano però anche manager ed esperti chiamati a offrire la propria consulenza “presso l’amministrazione regionale, provinciale o comunale, gli enti comunque denominati sottoposti a tutela, vigilanza e controllo delle stesse amministrazioni e le aziende sanitarie”.

“Le disposizioni – recita l’articolo 5 – si applicano a qualsiasi incarico conferito dal presidente della Regione, dalla Giunta regionale, da assessori regionali, dal direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie, dal presidente della provincia, dal sindaco, dalla giunta provinciale o comunale, da assessori provinciali o comunali, nonché alle nomine e designazioni presso le società a partecipazione pubblica regionale o locale”.

Le norme interessano pero’ solamente le cariche attribuite per nomina (assessori, consulenti, dirigenti), mentre non riguardano gli eletti. “La norma – sottolinea Speziale – sarebbe stata incostituzionale. Una sentenza della Corte costituzionale spiega chiaramente che il diritto elettorale, attivo e passivo, decade solo davanti a sentenze passate in giudicato. Per quanto riguarda gli eletti la competenza non è dell’Ars. Una volta approvata la legge ci muoveremo perché anche al Parlamento nazionale se ne vari una simile”.

Per la corretta applicazione della legge spetterà alla Regione stipulare un protocollo d’intesa con il ministero della Giustizia e il Viminale affinché il decreto che dispone il giudizio per i delitti presi in considerazione sia trasmesso “dalle cancellerie degli uffici giudiziari al Prefetto competente, che ne cura la trasmissione al presidente della Regione”.


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