PALERMO – Pietro Seggio voleva “risolvere una volta per tutte il suo problema di tossicodipendenza che lo affliggeva da anni”. Il consumo di droga gli aveva creato problemi economici e, soprattutto, familiari. E così l’imputato, titolare di una pizzeria a Borgo Molara, uccise con un colpo di pistola alla testa il suo pusher, Francesco Manzella. Il delitto avvenne una sera di marzo del 2019 in via Gaetano Costa, nei pressi del carcere Pagliarelli.
La Corte di assise ha depositato la motivazione della sentenza con cui lo scorso aprile Seggio è stato condannato a 22 anni di carcere. Per l’imputato, difeso dagli avvocati Giovanni Castronovo e Simona La Verde, la Procura aveva chiesto l’ergastolo.
La motivazione della condanna
“Secondo la tesi accusatoria, Seggio avrebbe deciso l’omicidio – si legge nelle 77 pagine della motivazione della Corte presieduta da Vincenzo Terranova – non tanto per l’esistenza del debito di 700 euro nei confronti della vittima, quanto per riscattare l’umiliazione a cui Manzella lo aveva esposto di fronte ai suoi più stretti congiunti, con particolare riferimento alla moglie, al figlio ed al padre. Ritiene la Corte che la ricostruzione operata dall’accusa sul punto sia convincente perché aderente alle risultanze dibattimentali”.
Il debito di 700 euro
Il debito di 700 euro “se non proibitivo rappresentava tuttavia la spia delle difficoltà economiche in cui versava
Seggio, costretto a sostenere la spesa mensile di almeno 2.000 euro per l’approvvigionamento della cocaina. Anche per questo verso l’eliminazione di Manzella, nella speranza di una disintossicazione, rappresentava una liberazione dal peso economico che iniziava a diventare insostenibile soprattutto nei confronti dei familiari”.
I messaggi con i familiari
Agli atti del processo ci sono i messaggi della vittima con moglie e figli. Descrivono un clima di ansia e tensioni. La droga aveva compromesso i rapporti. La vita in casa Seggio era diventata un inferno e l’uomo vide nel sangue la via di uscita. Ed è stato condannato a 22 anni.
Niente premeditazione
La Corte ha, però, escluso l’aggravante della premeditazione: “Non può escludersi che Seggio, benché determinato a rompere i rapporti con il suo fornitore, si fosse rappresentato un modo meno cruento di raggiungere il suo obbiettivo
e soltanto nel momento in cui ha incontrato Manzella – sicuramente in ciò agevolato dall’allentamento dei freni inibitori causato dall’assunzione della cocaina – ha esploso il colpo di pistola”.
All’imputato sono state concesse le circostanze attenuanti generiche “tenuto conto dell’assenza di qualsiasi sintomo di consapevolezza di quanto accaduto e della gravita della sua condotta che ha causato la morte della vittima: