Questa volta si chiama “Decreto Liquidità” perché mette in circolazione ben quattrocento miliardi di Euro, la maggior parte dei quali tratti da prestiti a lunghissima scadenza garantiti dallo Stato.
Parliamo del Decreto Legge n. 23 dell’8 Aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dello stesso giorno.
Le novità in materia fiscale sono diverse. Restano ferme le disposizioni previste dal Decreto Legge 18 del 17 marzo sorso, ora non espressamente modificate.
Si tratta, più che altro,di proroghe (temporalmente ben limitate) dei termini delle sospensioni precedente concesse.
Il problema, tuttavia, a prescindere dal perdurare delle difficoltà interpretative delle disposizioni fin qui emanate, difficoltà oltremodo insopportabili in questo periodo, sta nel fatto che continuano a restare senza risposta moltissimi dei problemi che i contribuenti pensavano che avrebbero risolto con la pubblicazione del secondo “Cura Italia” e che, invece, dovranno probabilmente aspettare la conversione in legge del decreto legge 18 del 17 marzo scorso, se non addirittura la conversione del Decreto Legge 23, per avere un po’ meno d’ansia, almeno nel settore delle tasse.
Queste le più importanti novità fiscali.
1- Sono stati dati 26 giorni in più di tempo per eseguire i versamenti che erano scaduti alla data del 16 marzo. Il nuovo termine per il pagamento è ora la data del 16 aprile. Si parla dei debiti, nei confronti di tutta la Pubblica Amministrazione, che, in base al precedente decreto, si sarebbero dovuti pagare entro il 20 marzo, ossia con un ritardo tollerato di appena quattro giorni.
Si tratta di una proroga della quale potranno beneficiare tutti i contribuenti, anche quelli i quali, per motivi legati alla natura delle somme da versare o per la mancanza dei requisiti previsti dalla altre disposizioni del Decreto, non hanno altro modo per sospendere i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.
2- Rimodulate le sospensioni per le imprese, gli artisti e professionisti. Questa volta non si tiene conto soltanto dell’ammontare dei ricavi dell’anno precedente, ma anche della riduzione del fatturato subito, nei corrispondenti mesi di marzo ed aprile dell’anno scorso, in conseguenza dell’evento calamitoso del COVID-19.
I nuovi limiti per la sospensione dei versamenti, quelli riguardanti tributi e contributi in autoliquidazione ed IVA in scadenza fino al 31 Maggio (prima era il 31 marzo) e da saldare, comunque, entro il prossimo 30 giugno, vengono ora ancorati,oltre che all’ammontare dei ricavi dell’anno precedente (nuovo limite spartiacque 50 milioni di Euro), anche alla riduzione di fatturato (o di corrispettivi riscossi) rispetto ai corrispondenti mesi di marzo e di aprile dell’anno scorso.Sparisce quindi il vecchio limite di 2 milioni di euro precedentemente previsto.
Più in particolare, senza prendere più in considerazione zone o attività “rosse” econ la sola eccezione prevista dal comma 8 dell’articolo 18 del nuovo decreto (attività maggiormente colpite dalla pandemia), la sospensione è consentita, per i versamenti che scadono entro il 31 maggio, nei seguenti casi:
a)Esistenza di ricavi o compensi dell’anno scorso fino a 50 milioni di Euro e, contemporaneamente, un calo di fatturato o di corrispettivi di almeno il 33% rispetto ai corrispondenti periodi(marzo e aprile) dell’anno precedente
b) Esistenza di ricavi superiori a 50 milioni di Euro e, contemporaneamente un calo di fatturato o di corrispettivi nella misura di almeno il 50%rispetto ai corrispondenti periodi(marzo e aprile) dell’anno precedente
c) La sospensione per gli stessi tributi e contributi è consentita ai contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019.
d) La sospensione IVA, ma solo per le provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, è ammessa anche a prescindere dall’ammontare dei ricavi dell’anno precedente, con l’unica condizione del calo di fatturato o di corrispettivi di almeno il 33%.
I versamenti sospesi vanno pagati entro il 30 giugno 2020, in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari importo.
3- E’ stata confermata col decreto 23 dell’8 aprile la possibilità, per i contribuenti (i soggetti “sostituiti”) che nell’anno 2019 hanno avuto ricavi o compensi d’importo non superiore a 400 mila Euro, di non subire la “ritenuta d’acconto” da parte dei loro “sostituti d’imposta”, limitatamente ai redditi di lavoro autonomo o altri redditi (agenzia, commissione, rappresentanza di commercio, ecc.) relativi al periodo 17 marzo-31 maggio 2020e sempre che non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato. La norma agevolativa va richiesta dal soggetto “sostituito” con apposita dichiarazione rivolta al proprio “sostituto”.
Le ritenute non subite, e quindi mai pagate all’Erario, vanno versate in unica soluzione entro il 31 luglio o in cinque rate mensili di uguale importo a partire dallo stesso mese di luglio.
4- Più tempo per la consegna delle “Certificazioni uniche” da parte dei sostituti d’imposta. Il termine, originariamente fissato al 31 marzo, è stato differito al prossimo 30 aprile.
5- Prevista la disapplicazione delle sanzioni nel caso in cui, adottando il metodo “previsionale”, il contribuente paghi l’“acconto” delle imposte dirette relativo al 2020 in misura inferiore al dovuto, ma comunque non inferiore all’80% rispetto a quella prevista dalla legge.
6- Novità anche in materia di contenzioso, compreso il contenzioso tributario. E’ stato rinviato all’11 maggio 2020 il blocco delle udienze e delle attività processuali, anche in materia di contenzioso tributario.Il periodo della sospensione, partendo dal 9 marzo, risulta ora complessivamente di giorni 64 giorni. I termini processuali, quindi, compreso il termine per ricorrere, vanno calcolati sommando al periodo originariamente stabilito dalla legge in materia di contenzioso (60 giorni è il termine per fare ricorso), altri 64 giorni.
Prevista, inoltre, la modalità telematica per tutti gli atti e provvedimenti giurisdizionali, anche se la costituzione in giudizio è avvenuta con modalità analogica.
7-Sono stati sospesi i termini, che scadono nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, previsti in materia di Imposta di Registro per l’applicazione delle norme agevolative sulla “prima casa”.
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Forse non c’è stato tempo per una rivisitazione più ordinata e razionale delle agevolazioni di natura fiscale che i cittadini si aspettavano, ma le lacune molte erano e molte continuano ad essere.
Non è ben chiaro, per esempio, se tra i versamenti “sospesi” per la “rimessione dei termini” di cui al “nuovo” articolo 21 del D.L. 23/2020, possono essere considerati compresi anche quelli “non spontanei”, come il pagamento da farsi, con la riduzione della sanzione ad un terzo, entro i termini per fare ricorso, in caso di “definizione per acquiescenza” dopo la notifica di un avviso di liquidazione pendente al 16 marzo.
Perplessità nascono, poi, in merito ai nuovi parametri per l’applicazione delle sospensioni previste dall’articolo 18. La misura della riduzione del fatturato, nei mesi di marzo e aprile rispetto all’anno scorso, di almeno il 33% per le imprese con ricavi inferiori a 50 milioni di Euro e di almeno il 50% per le imprese con ricavi superiori a 50 milioni di Euro, lascia infatti privi di copertura moltissimi contribuenti che hanno comunque subito, oltre alla contrazione del fatturato, anche altri effetti negativi, compresa una sensibilissima mancanza di liquidità, effetti spesso legati anche, o in misura prevalente, al mancato pagamento da parte dei propri clienti delle operazioni già poste in essere.
Va tenuto ben presente che il “fatturato”, sia quello di quest’anno che quello dell’anno scorso, non ha nulla a che vedere con la liquidità dell’azienda. Accade quindi che, se il fatturato di marzo 2020 è uguale a quello del 2019, sia che l’impresa abbia conseguito l’anno scorso un ammontare di ricavi inferiore o superiore a 50 milioni di Euro, nessuna sospensione sarà concessa, anche se tutte le fatture emesse a marzo del 2020 dovessero restare assolutamente impagate.
E’ auspicabile, quindi, che questi nuovi paramenti vengano nuovamente rivisti, al fine di evitare palesi disparità di trattamento che possono penalizzare aziende le quali, invece, meriterebbero, più di altre, il trattamento di favore.
Nessun cenno, poi, ad altre questioni particolarmente importanti. Principalmente alla possibilità di estendere la sospensione dei versamenti nei casi di “comunicazioni di irregolarità” dell’Agenzia delle Entrate per le quali, sulla base delle disposizioni fin qui emanate, non è consentita alcuna sospensione per il pagamento con la riduzione ad un terzo o alla metà, nei casi previsti, rispettivamente, per i “controlli automatici” previsti dall’articolo 36 bis del D.P.R. 600/73 e per i “controlli formali” di cui all’articolo 36 ter dello stesso decreto presidenziale, nonché nei casi di dilazioni già concesse dalla stessa Agenzia.
Nessun cenno nemmeno alla necessità di disapplicazione, almeno per quest’anno, degli Indici di Affidabilità Fiscale (ISA) i quali, evidentemente, hanno certamente perso, a causa del grave problema in atto, qualunque benchè minima affidabilità.
Tutte le sospensioni concesse, peraltro, erano e restano ancora di troppo breve durata e molte di esse scadono nel mese di giugno, con un pericoloso “affollamento” in quel periodo.
Speriamo che al più presto si provveda, con serenità e giustizia, magari evitando interpretazioni “preventive” dei provvedimenti poi emanati, ma coinvolgendo, invece, oltre ai consueti Organi istituzionali (principalmente il MEF e l’Agenzia delle Entrate), anche gli Ordini Professionali e tutti gli esperti del settore che operano sul campo, oppure i Garanti del Contribuente, questi ultimi chiamati sempre a vigilare sulla corretta applicazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente.
*L’autore è stato Garante del contribuente per la Sicilia.